BENI DI IMPORTO NON SUPERIORE A 516,46 EURO

I BENI DI IMPORTO NON SUPERIORE A 516,46 EURO NELLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

Aggiornato al 20.03.2017

In maniera analoga a quanto previsto per le imprese, anche nella determinazione del reddito di lavoro autonomo è consentita la deduzione integrale del costo dei beni strumentali di importo non superiore a 516,46 euro.

La deduzione integrale è consentita nel periodo d’imposta in cui la spesa di acquisizione è stata sostenuta.

I beni strumentali il cui costo è superiore a 516,46 euro concorrono sempre a formare il reddito di lavoro autonomo attraverso il calcolo di quote di ammortamento.


I cespiti, il cui costo unitario è uguale o inferiore a 516,46 euro, fiscalmente possono:

  • concorrere a formare il reddito di lavoro autonomo attraverso il calcolo delle quote di ammortamento;
  • concorrere a formare il reddito di lavoro autonomo per intero nell’esercizio in cui la spesa è stata sostenuta.

La deduzione integrale rappresenta una facoltà concessa al contribuente, ma non un obbligo.

Infatti, la norma, pur dando per scontato l’interesse dei contribuenti a dedurre in unica soluzione i costi dei beni strumentali di ammontare non superiore ai limiti fissati, non esclude la possibilità chel’interessato voglia rinunciare alla semplificazione accordatagli.

La deduzione integrale è consentita esclusivamente per i beni il cui costo unitario non supera i 516,46 euro.



Ricapitolando:

  • Beni mobili strumentali di costo unitario superiore a 516,46 euro: sono deducibili le quote di ammortamento del costo;
  • Beni mobili strumentali di costo unitario inferiore o pari a 516,46 euro:

    Due opzioni:

    • deduzione di quote di ammortamento del costo;
    • deduzione integrale della spesa nell’esercizio di sostenimento.
  • Beni mobili strumentali ad uso promiscuo:
    • Importo superiore a 516,46 euro: è consentita la deduzione di quote di ammortamento calcolate sul 50% del costo;
    • Importo uguale o inferiore a 516,46 euro:

      Sono possibili due opzioni:

      • deduzione di quote di ammortamento calcolate sul 50% del costo;
      • deduzione integrale del 50% della spesa nell’esercizio di sostenimento.

 
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