AUTOCONSUMO DI MERCI ED IMPOSTE SUL REDDITO

COME VA CONSIDERATO L'AUTOCONSUMO AI FINI DELLE IMPOSTE SUL REDDITO

Aggiornato al 07.06.2010

Vediamo, di seguito, qual è il trattamento ai fini delle imposte dirette dell’autoconsumo di beni.

A tale riguardo occorre distinguere tra:

  • autoconsumo di beni normalmente destinati alla vendita o all’impiego nella produzione;
  • autoconsumo di beni strumentali all’impresa.

Esaminiamo si seguito l’ipotesi di autoconsumo di beni destinati alla vendita o all’impiego nella produzione che rappresenta uno dei casi più ricorrenti.

Con l’espressione “beni normalmente destinati alla vendita o all’impiego nella produzione” abbiamo voluto intendere i seguenti beni:

  • beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
  • materie prime, materie sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili diversi da quelli strumentali acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;

  • azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di società ed enti soggetti ad IRES, strumenti finanziari similari alle azioni emessi da società o enti soggetti all’IRES, obbligazioni e altri titoli in serie o di massa diversi dai precedenti, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa.


L’autoconsumo di questi beni genera un ricavo che viene determinato in base al valore normale del bene stesso (art.85 TUIR).

Il valore normale è dato dal prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni sono stati acquistati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio, tenendo conto degli sconti d’uso.

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Per i beni soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore (art.9 TUIR).

Per i titoli, nella determinazione del valore normale, si deve tenere conto di regole particolari (art.9 TUIR).

Il valore normale delle azioni, delle obbligazioni e degli altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri è costituito dalla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese.

Il valore normale delle altre azioni, delle quote di società non azionarie e dei titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società è determinato in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente.

Se tali titoli si riferiscono a società o enti di nuova costituzione il valore normale è determinato in proporzione all’ammontare complessivo dei conferimenti.

Il valore normale delle obbligazioni e degli altri titoli diversi da quelli indicati in precedenza va determinato comparativamente al valore normale dei titoli aventi caratteristiche analoghe negoziati in mercati regolamentati italiani o esterni e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo.

Facciamo alcuni esempi.


Esempio 1:
il commerciante all’ingrosso di calzature preleva dal magazzino alcune paia di scarpe per il suo consumo personale e familiare.
L’operazione genera un ricavo pari al valore normale dei beni autoconsumati che può essere determinato facendo riferimento ai listini applicati dal soggetto che ha fornito il bene.


Esempio 2:
un' impresa individuale svolge come attività la produzione di computer che assembla comprando i relativi componenti.
L’imprenditore preleva dal magazzino una scheda madre per esigenze personali. L’operazione genera un ricavo pari al valore normale del bene che può essere determinato facendo riferimento ai listini applicati dal soggetto che ha fornito il bene.


Esempio 3:
un’impresa individuale industriale ha in portafoglio delle azioni quotate in borsa che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, cioè non sono iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie.
L’imprenditore decide di prelevare le azioni per finalità personali.
Nonostante esse non rappresentano beni destinati alla vendita, l’operazione genera comunque un ricavo per l’impresa pari al valore normale delle azioni che deve essere determinato come media aritmetica dei prezzi del titolo rilevati nell’ultimo mese.

 
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