DICHIARAZIONE D'INTENTO

LA DICHIARAZIONE D'INTENTO EMESSA DALL'ESPORTATORE ABITUALE AL FINE DI EFFETTUARE ACQUISTI IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA

Aggiornato al 10.09.2020

L’esportatore abituale, per poter effettuare acquisti in sospensione d’imposta deve emettere una dichiarazione d’intento.

La dichiarazione d’intento deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate da parte dell’esportatore abituale, il quale vi può provvedere direttamente o mediante un intermediario abilitato.

L’Agenzia delle Entrate rilascia una ricevuta telematica dell’avvenuta trasmissione con relativo numero di protocollo.

A partire dal 2020 non è necessario che la dichiarazione d’intento e la ricevuta dell’Agenzia delle entrate vengano consegnate o inviate al fornitore nazionale prima che sia effettuato il primo acquisto per il quale si chiede di non applicare l’IVA. E' compito del fornitore, prima di emettere la fattura, verificare l'avvenuta trasmissione della dichiarazione d'intento da parte dell'esportatore abituale ed indicare gli estremi del protocollo di ricezione dell'agenzia delle entrate sulla fattura. Tali dati sono disponibili sul cassetto fiscale del fornitore.

Anche nel caso in cui si intende usufruire della sospensione d’imposta per delle importazioni, la ricevuta e la dichiarazione d’intento non devono essere presentate in dogana poiché essa controlla direttamente la banca dati delle dichiarazioni d’intento dell’Agenzia delle Entrate.


La dichiarazione d’intento può essere emessa con riferimento:

  • a tutti gli acquisti di beni e/o di servizi fatti presso un certo fornitore nazionale in un certo periodo di tempo (esempio: tutti gli acquisti effettuati presso il fornitore Rossi nel corso dell’anno);
  • a tutti gli acquisti di beni e/o di servizi fatti presso un certo fornitore entro un determinato valore (esempio: tutti gli acquisti effettuati presso il fornitore Rossi fino al limite di 50.000 euro);
  • ad un singolo acquisto.

Le dichiarazioni d’intento perdono sempre la loro validità al 31 dicembre dell’anno di emissione.

Nel caso di importazioni, la dichiarazione d’intento si deve riferire sempre ed esclusivamente ad un singolo acquisto. Quindi non possono essere presentate dichiarazioni cumulative.


Con la dichiarazione d’intento l’esportatore abituale:

  • dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere i requisiti per essere considerato un esportatore abituale;
  • rende noto al fornitore, la sua volontà di acquistare beni e servizi senza il pagamento dell’IVA.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

Nel caso in cui l’esportatore abituale si renda conto che sta per esaurire il plafond disponibile deve inviare tempestivamente una comunicazione con la quale revoca la dichiarazione d’intento precedentemente inviata.

La revoca deve essere comunicata esclusivamente al fornitore. Nessuna comunicazione è dovuta all’Agenzia delle Entrate. La revoca può essere comunicata in forma libera: sarebbe sempre preferibile l'uso della PEC.

Una volta ricevuta la revoca, il fornitore emetterà le successive fatture con applicazione dell’IVA.

 
Gli altri approfondimenti sull’argomento:
 
I nostri prodotti
Ebook e corsi on line
EconomiAziendale.net

LezioniDiMatematica.net

DirittoEconomia.net

StoriaFacile.net

SchedeDiGeografia.net

LeMieScienze.net