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L’assegno per il congedo matrimoniale
rappresenta una prestazione a sostegno del reddito corrisposto
dal datore di lavoro per conto dell'INPS in occasione del matrimonio del
lavoratore.
Nel caso di lavoratori disoccupati o sotto le
armi, l’assegno è pagato direttamente dall’INPS.
Esso viene erogato all'inizio del periodo
di congedo.
L'azienda chiede all’INPS il rimborso delle
somme corrisposte ai dipendenti a tale titolo: la richiesta deve essere
avanzata entro un anno dalla data dei singoli pagamenti.
A CHI SPETTA
L'assegno spetta:
-
ai lavoratori dipendenti di
aziende industriali, artigiane e cooperative. Non spetta
agli impiegati, mentre compete agli apprendisti e ai lavoratori a
domicilio;
-
al personale di bassa forza
dell'armamento libero (sottufficiali e comuni) a condizione che alla
data del matrimonio possano far valere un rapporto di lavoro di almeno una
settimana.
L’assegno spetta anche :
-
agli operai e ai marittimi che si
dimettono per contrarre matrimonio;
-
ai lavoratori che, ferma restando
l'esistenza del rapporto di lavoro, non sono comunque in
servizio per malattia, sospensione dal lavoro, richiamo alle armi
ecc.;
-
ai lavoratori e ai marittimi disoccupati
che, alla data del matrimonio, possono far valere un rapporto di lavoro
di almeno 15 giorni nei novanta precedenti il matrimonio;
-
ai marittimi in servizio militare che
possono far valere un rapporto di arruolamento di almeno 15 giorni nei
90 precedenti la data di richiamo alle armi ovvero la data di
ultimazione del servizio di leva.
L'assegno spetta ad entrambi i coniugi quando
l'uno e l'altra vi abbiano diritto.
Se il lavoratore è cittadino di uno stato che
ammette la poligamia, l’assegno è concesso per una sola volta, salvi il
caso di successivo matrimonio a seguito di morte del coniuge o di divorzio (Inps,
circ. n. 190/1992).
QUAL’E’ IL SUO IMPORTO
L'assegno per congedo matrimoniale è pari a:
Esso è calcolato:
-
sulla base della retribuzione
percepita nell'ultimo periodo di paga;
-
sulla base della retribuzione
percepita negli ultimi due periodi di paga per i lavoratori dell'industria
e dell’artigianato qualora essi vengono retribuiti a
settimana.
LA DOMANDA
Nel caso in cui l’indennità è anticipata
dal datore di lavoro, quest’ultimo deve presentare la domanda entro un
anno dalla data dei singoli pagamenti. Alla domanda deve essere allegata
una copia del certificato di matrimonio che il dipendente deve consegnare al
datore di lavoro entro i 60 giorni successivi al matrimonio.
Nel caso in cui l’indennità viene
corrisposta direttamente dall’INPS, la domanda deve essere presentata
entro un anno
e ad essa deve essere allegata una copia del certificato di matrimonio. |