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Il Codice civile non disciplina la figura
dell’impresa, bensì quella dell’imprenditore che è strettamente collegata
alla prima.
La nozione di imprenditore è contenuta
nell’art.2082 del Codice civile.
Tale articolo recita: “E’ imprenditore colui che esercita un’attività
economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e
servizi”.
Affinché si possa parlare di impresa, dunque,
è necessario che vi sia un’attività economica, che questa sia
professionale ed organizzata.
Affinché si possa parlare di impresa è
necessario che l’attività svolta sia un’attività economica. Di
conseguenza, l’esercizio di un’attività non economica, non costituisce mai
impresa, neppure se l’attività è svolta in modo professionale ed
organizzato.
Imprenditore è colui che svolge un’attività
economica professionale. Questo significa che tutte le attività
occasionali, non costituiscono impresa neppure se sono economiche e
richiedono un’organizzazione per poter essere svolte.
Un’attività si considera professionale quando
essa è svolta in modo costante e normale.
Non è necessario, invece, che l’attività sia
esclusiva, né che essa abbia una certa durata.
Altro requisito essenziale per l’esistenza
dell’impresa è l’organizzazione. Tuttavia l’esistenza di una
organizzazione non è di per sé sufficiente per parlare di impresa. Infatti
anche alcune forme di lavoro autonomo richiedono una forma elementare di
organizzazione. Quindi, affinché si possa parlare di impresa,
l’organizzazione deve essere assumere determinati caratteri. |