LAVORO OCCASIONALE
LE REGOLE INTRODOTTE DALLA L.96 DEL 2017
La L.96 del 21/06/2017 ha stabilito nuove regole per il lavoro occasionale.
Di seguito illustriamo le sue caratteristiche.
Esempio:
Nella tabella precedente abbiamo ipotizzato che il Prestatore A abbia eseguito dei lavori occasionali presso la ditta Rossi, Bianchi e Verdi. Tutte le prestazioni sono state remunerate con compensi non superiori a 2.500 euro. Inoltre la somma di tutti e tre i compensi non supera i 5.000 euro.
Il Prestatore B ha eseguito un lavoro occasionale nei confronti della ditta Rossi. Anche in questo caso il compenso non supera i 2.500 euro e il compenso complessivo (dato che non sono state prestate altre attività occasionali) non supera i 5.000 euro.
Dal lato delle imprese solo la ditta Rossi si è avvalsa di più lavoratori occasionali (lavoratore A e lavoratore B), ma non ha comunque superato complessivamente (1.500 + 2.000) il limite di 5.000 euro di compensi corrisposti.
Quindi, l’esempio da noi proposto rientra a pieno nell’ipotesi di lavoro occasionale.
Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionale da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
Esempio:
A è un dipendente della ditta Rossi. Il 1° luglio viene licenziato. Fino al 31 dicembre non può effettuare prestazioni occasionali nei confronti della ditta Rossi.
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