PRESTAZIONI OCCASIONALI
ASPETTI FISCALI
PRESTAZIONI OCCASIONALI E IVA
L’art.1 del DPR 633/72 stabilisce che “l’IVA si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni”.
Il successivo articolo 4 precisa che per esercizio di impresa si intende l’esercizio per professione abituale, anche se non esclusiva, della attività agricole o commerciali indicate agli art.2135 (attività agricole) e 2195 (attività commerciali) del Codice civile.
L’art.5 dello stesso decreto, stabilisce che per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, anche se non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo.
Dunque, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono soggette ad IVA solamente quando sono effettuate nell’ambito di un’attività di impresa o di lavoro autonomo svolte in modo abituale.
Pertanto, le prestazioni occasionali, non sono soggette ad IVA.
PRESTAZIONI OCCASIONALI E IMPOSTE SUI REDDITI
L’art.25 del DPR 600/73 prevede che, qualora vengano corrisposti a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati per prestazioni di lavoro autonomo, anche non esercitate abitualmente, deve essere applicata sul compenso, all’atto del pagamento una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell’IRPEF dovuta dai percipienti con l’obbligo di rivalsa.
La ritenuta deve essere operata qualora il compenso sia erogato da enti e società soggetti ad IRES, da società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, da persone fisiche che esercitano imprese commerciali o agricole o da persone fisiche che esercitano arti e professioni.
COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI E DICHIARAZIONE DEI REDDITI
L’art.67 del TUIR considera redditi diversi, i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente e i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.
Tali redditi vanno dichiarati, nel modello Unico, nel quadro RL.
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