RAVVEDIMENTO OPEROSO
COME SI APPLICA IL RAVVEDIMENTO OPEROSO IN CASO DI VIOLAZIONI RELATIVE ALL'IMPOSTA DI REGISTRO
di www.StudioLicata.orgSi esamina di seguito l’istituto del ravvedimento operoso nel caso di violazioni relative all’imposta di registro.
OMISSIONE DELLA RICHIESTA DI REGISTRAZIONE O DELLA PRESENTAZIONE DI DENUNCIA
L’art.69 del TUR prevede, in caso di omissione della richiesta di registrazione o della presentazione di denuncia, una sanzione amministrativa che va:
- dal 120 al 240% dell’imposta dovuta;
- dal 60 al 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di 200 euro, se la regolarizzazione avviene con ritardo non superiore a 30 giorni.
Usufruendo del ravvedimento operoso, la misura della sanzione da applicare sarà quella riportata nella tabella che segue:
Contestualmente alle sanzioni dovranno essere versate:
- l’imposta dovuta;
- gli interessi moratori calcolati al tasso legale annuo per ciascun giorno di ritardo.
INSUFFICIENTE DICHIARAZIONE DI VALORE
Nel caso in cui il valore definitivamente accertato dei beni soggetti alla valutazione automatica superi quello dichiarato, si applica la sanzione amministrativa che va dal 100% al 200% della maggiore imposta.
Se la violazione riguarda beni immobili, diritti reali immobiliari, aziende e diritti reali su di esse, la sanzione è irrogata solamente se il valore definitivamente accertato, ridotto di 1/4, superi quello dichiarato.
Il contribuente che intenda avvalersi del ravvedimento operoso, dovrà produrre una dichiarazione integrativa di valore, entro un anno dalla data in cui è stata commessa l’infrazione.
TARDIVO PAGAMENTO DEL VERSAMENTO
In caso di tardivo pagamento dell’imposta di registro è prevista la sanzione del 30%.
Si ricorda che:
- i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni godono di una sanzione ridotta pari al 15% dell’importo non versato;
- i versamenti effettuati entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine, godono di una ulteriore riduzione pari ad 1/15 per ogni giorno di ritardo.
Usufruendo del ravvedimento operoso la misura della sanzione da applicare sarà quella riportata nella tabella che segue:
Contestualmente al versamento della sanzione ridotta si dovrà procedere al versamento:
- dell’imposta dovuta e non versata;
- degli interessi moratori.
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