RAVVEDIMENTO OPEROSO
LE NOVITÀ INTRODOTTE IN TEMA DI RAVVEDIMENTO OPEROSO DA PARTE DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2015
Il ravvedimento operoso permette, al contribuente che ha commesso delle irregolarità fiscali o delle omissioni, di regolarizzare spontaneamente la propria posizione attraverso una riduzione delle sanzioni applicabili.
La L.190/2014, detta Legge di Stabilità 2015, ha modificato la materia introducendo nuove ipotesi di ravvedimento operoso.
Innanzitutto va detto che in precedenza la violazione era sanabile, solamente a condizione che:
- la violazione non fosse stata già constatata dall’ufficio o dall’ente impositore;
- non fossero iniziati accessi, ispezioni o verifiche;
- non fossero iniziate altre attività amministrative di accertamento.
Con le modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate (IRPEF, IRES, Addizionali, IVA, IRAP, imposta di bollo, imposte di registro, imposte ipotecarie e catastali, di successione e donazione, RAI), tale preclusione non opera. Pertanto è possibile il ravvedimento anche se è in corso un controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate. Rimane salva la preclusione del ravvedimento in caso di notifica di atti di liquidazione e di accertamento, incluse le comunicazioni relative ai controlli formali recanti somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del DPR 600/73 e dell’articolo 54-bis del DPR 633/72.
L’avvenuta regolarizzazione mediante ravvedimento operoso non preclude l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.
Le fattispecie di ravvedimento previste, prima dell’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015, erano:
- ravvedimento breve - nel caso in cui la violazione venga sanata entro 30 giorni dalla data della commissione. In questa ipotesi si applica la sanzione ridotta pari ad 1/10 della sanzione minima prevista;
- ravvedimento lungo - nel caso in cui la violazione venga sanata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso della quale la violazione è stata commessa o, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 1 anno dall’omissione o dall’errore. In questo caso si applica la sanzione ridotta di 1/8 della sanzione minima.
Queste disposizioni si applicano ad imposte dirette (IRPEF, IRAP, IRES), imposte indirette ( IVA, imposte di registro, imposte ipotecarie e catastali, imposte di successione e donazione ecc..), tributi locali (IMU), altre tipologie di imposte ( tassa CCIAA, tasse di vidimazione registri).
A queste due ipotesi, a partire dal luglio 2011, si è aggiunto anche il ravvedimento sprint o ravvedimento veloce, cioè il ravvedimento effettuato entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per effettuare il versamento di quanto dovuto dal contribuente. In questo caso la sanzione ridotta applicabile è pari ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista in caso di ravvedimento breve.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione è possibile effettuare il ravvedimento operoso entro 90 giorni dalla scadenza del termine con applicazione della sanzione pari ad 1/10 del minimo.
Ora, la Legge di Stabilità, ha previsto altre 4 ipotesi di ravvedimento che si aggiungono alle precedenti:
- ravvedimento eseguito entro il 90° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore. In questa ipotesi la sanzione ridotta ammonta ad 1/9 della sanzione minima;
- ravvedimento eseguito entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione o, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall’omissione o dall’errore. In questa ipotesi la sanzione ridotta ammonta ad 1/7 della sanzione minima;
- ravvedimento eseguito oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall’omissione o errore. In questa ipotesi la sanzione è ridotta ad 1/6 del minimo.
Queste due ultime ipotesi di ravvedimento sono applicabili solamente ai tributi di competenza dell’Agenzia delle Entrate;
- ravvedimento nel caso in cui la regolarizzazione avviene dopo la constatazione di violazione mediante processo verbale. In questo caso la sanzione ridotta è pari ad 1/5 del minimo. Tuttavia sono escluse da tale ipotesi i casi di mancata emissione di scontrino fiscale o ricevuta o documento di trasporto, di emissione di tali documenti per un importo inferiore al reale o in caso di omessa installazione del registratore di cassa.
Le nuove disposizioni si applicano alle violazioni commesse a partire dall’ 01/01/2015. Tuttavia, in base al principio del favor rei potrebbero essere applicabili anche a violazioni commesse prima di tale data.
Sanzioni in materia di dichiarazioni
Sanzioni applicabili ai sostituti di imposta
Calcolo interessi ravvedimento operoso
Ravvedimento operoso: sostituti d’imposta
Ravvedimento sprint
Omesso versamento di imposte
Ravvedimento operoso 2011
Ravvedimento operoso: nuove misure sanzioni
Ravvedimento operoso: mancata presentazione modello F24 con saldo zero
Ravvedimento operoso: modelli intrastat
Ravvedimento operoso - IVA
Ravvedimento operoso - ICI
Ravvedimento operoso: imposta di registro
Ravvedimento operoso: tassa di vidimazione libri sociali
Ravvedimento operoso: arrotondamento sanzioni
Ravvedimento operoso splafonamento IVA