VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE AL COSTO DI ACQUISTO
COME APPLICARE IL CRITERIO DI VALUTAZIONE DEL COSTO DI ACQUISTO ALLE PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE
LE REGOLE CONTENUTE NEL CODICE CIVILE
L'articolo 2426 del Codice civile stabilisce due criteri diversi per la valutazione delle partecipazioni che costituiscono un investimento durevole per l'impresa e che, pertanto, sono iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie:
- il criterio del costo di acquisto, applicabile a tutte le partecipazioni immobilizzate (art.2426, comma 1, punti 1 e 3);
- il criterio del patrimonio netto applicabile alle sole partecipazioni immobilizzate in imprese controllate e collegate (art.2426, comma 1, punto 4).
Di conseguenza:
- le partecipazioni in imprese controllate e collegate iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie possono essere valutate, indifferentemente al criterio del costo di acquisto o a quello del patrimonio netto;
- le restanti partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie devono essere valutate col criterio del costo di acquisto.
COSTO DI ACQUISTO
Il costo di acquisto comprende, per espressa previsione del legislatore, tutti gli oneri accessori, come spese di intermediazione bancaria e finanziaria, commissioni, imposte, consulenze tecniche di valutazione sulla convenienza dell’acquisto.
Le partecipazioni immobilizzate, sia esse quotate che non quotate, devono essere valutate partecipazione per partecipazione, cioè attribuendo a ciascuna partecipazione il costo specificamente sostenuto.
Nel caso in cui l'azienda abbia un portafoglio partecipazioni acquistato in date diverse e a costi diversi, e parte di questo portafoglio venga ceduto, il costo delle partecipazioni cedute è quello specifico. Tuttavia possono essere utilizzati anche i criteri del costo medio ponderato, del LIFO o del FIFO per lo scarico della partecipazioni cedute (art.2426 Codice civile, comma 1, punto 10).
PERDITA DUREVOLE DI VALORE DELLA PARTECIPAZIONE
Nel caso in cui venga effettuata la valutazione al costo di acquisto (perché rappresenta l'unico criterio applicabile o per scelta rispetto al criterio del patrimonio netto) il valore iscritto in contabilità rimane invariato nel tempo, a meno che non vi sia una perdita durevole di valore della partecipazione che rende necessaria una sua svalutazione.
Al termine dell'esercizio è necessario confrontare il costo di acquisto, al quale la partecipazione risulta iscritta in contabilità, con il suo valore recuperabile.
Il valore recuperabile della partecipazione deve essere determinato tenuto conto dei benefici futuri che si prevede affluiranno all’economia della partecipante: a tal fine è necessario effettuare una valutazione economica e finanziaria della partecipata in modo da accertare che la perdita di valore sia strutturale e tale da poter intaccare il suo patrimonio.
I fattori da esaminare sono, ad esempio:
- perdite operative fisiologiche;
- eccessivi costi fissi rispetto al volume d'affari;
- obsolescenza tecnologica degli impianti o dei processi produttivi;
- stato di tensione finanziaria divenuto eccessivamente oneroso per la partecipata;
- crisi del mercato in cui opera l'impresa;
- calo dei prezzi di vendita dei prodotti al quale non è associato un calo dei costi di produzione e di vendita;
- nuove norme che incidono negativamente sulla redditività dell'impresa;
- perdita di quote di mercato a favore di imprese concorrenti;
- abbandono da parte del mercato dei prodotti dell'impresa a favore di prodotti alternativi.
Il fatto che l'impresa partecipata abbia chiuso l'esercizio in perdita non costituisce, di per sè, motivo per ritenere che vi sia una perdita durevole di valore. Allo stesso modo, nel caso di partecipazioni quotate, una riduzione delle quotazioni di mercato non significa necessariamente che vi sia stata una perdita durevole di valore.
La perdita di valore è da considerarsi durevole se non ci sono motivi che facciano ritenere che, le ragioni che l'hanno determinata, possano essere rimosse in breve termine.
SVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE
Nel caso in cui, alla data di chiusura dell’esercizio, vi sia una perdita durevole, con la conseguenza che il costo risulta essere durevolemente superiore rispetto al valore recuperabile, è necessario procedere ad una svalutazione della partecipazione (articolo 2426 Codice civile, comma 1, numero 3).
Al verificarsi di queste condizioni la svalutazione è un obbligo.
Con la svalutazione si riduce il valore contabile della partecipazione e si rileva un componente negativo di reddito alla voce del Conto Economico D.19.a -Rettifiche di valore delle attivià e passività finanziarie - Svalutazioni di partecipazioni.
RIPRISTINO DI VALORE
Se, successivamente, vengono meno le cause della perdita durevole è necessario aumentare il valore contabile della partecipazione iscrivendo in bilancio una rivalutazione da ripristino da indicare alla voce del Conto Economico D.18.a - Rettifiche di valore delle attivià e passività finanziarie - Rivaltuazioni di partecipazioni. Il valore ripristinato non potrà mai essere superiore al costo di acquisto sostenuto.
(Per la scrittura contabile da redigere sia in caso di svalutazione, che in caso di ripristino del valore si veda Valutazione delle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante).
Valutazione delle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante
Titoli e partecipazioni in valuta