VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI ISCRITTE NELL'ATTIVO CIRCOLANTE
COME VALUTARE LE PARTECIPAZIONI ISCRITTE TRA LE ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
ISCRIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI IN CONTABILITA'
Al momento dell'acquisto di partecipazioni da iscriversi tra le altre attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni esse vengono rilevate al costo di acquisto comprensivo anche dei costi accessori come, ad esempio, provvigioni, commissioni, imposte di bollo, ecc...
Esempio:
Si supponga che l'impresa Alfa SpA abbia una partecipazione nell'impresa Beta (le due imprese non fanno parte di un medesimo gruppo)
acquistata al costo di 200.000 euro comprensivo di oneri accessori. La partecipazione è stata acquistata per
investire momentanee disponibilità liquide e quindi deve essere iscritta tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.
La scrittura da redigere al momento dell'acquisto è la seguente:
Data | Bilancio | Conto | Importo Dare | Importo Avere | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|
../../.. | SP.A.C.III.4 | ALTRE PARTECIPAZIONI | 200.000 | Acquisto della partecipazione nell'impresa Beta | |
../../.. | SP.A.C.IV.1 | BANCA C/C | 200.000 | Acquisto della partecipazione nell'impresa Beta |
VALUTAZIONE IN BILANCIO
Le partecipazioni iscritte nell'attivo circolante devono essere valutate, in bilancio, secondo quanto previsto dall'art.2426, punto 9, il quale stabilisce che le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni devono essere iscritte in bilancio al minore tra:
- il costo di acquisto
- il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.
COSTO DI ACQUISTO
Il costo di acquisto comprende, come si è già detto, anche i costi accessori.
Di norma, per costo di acquisto della partecipazioni si intende il costo specifico o costo effettivo, cioè il costo effettivamente pagato per l'acquisto dei singoli titoli. Tuttavia, in alternativa al criterio del costo specifico, è possibile applicare anche i criteri del costo medio ponderato, del LIFO e del FIFO (art.2426 Codice civile, comma 1, punto 10).
PRESUMIBILE VALORE DI REALIZZO
Nessuna indicazione viene fornita, invece, dal legislatore civilistico, in merito alle modalità di determinazione del presumibile valore di realizzo.
L'OIC 21, distingue tre diverse ipotesi con riferimento alla sua determinazione:
- nel caso di partecipazioni negoziate in mercati organizzati che, per volumi trattati e per caratteristiche di affidabilità, possono esprimere delle quotazioni sufficientemente attendibili, si deve fare riferimento al valore di quotazione;
- nel caso di partecipazioni negoziate in mercati organizzati, ma in un ammontare rilevate rispetto ai volumi normalmente negoziati in tali mercati, bisogna tenere presente che il valore delle quotazioni potrebbe non essere significativo;
- nel caso di partecipazioni non quotate la società dovrà acquisire tutte le informazioni disponibili per poter stimare il valore di realizzazione in maniera attendibile. La stima va fatta tenendo conto anche della ridotta negoziabiltà della partecipazione.
Il presumibile valore di realizzo deve essere determinato con riferimento ad un dato momento. Tale momento potrà essere:
- la data di chiusura dell'esercizio o, in caso manchi una quotazione a tale data, la data di quotazione più prossima. Tale metodo è estremamente oggettivo, ma potrebbe portare a determinare un valore di mercato non rappresentativo perché, in quella giornata possono essere stati trattati particolari volumi di quel titolo o per fattori transitori legati al titolo in questione o al mercato nel suo complesso;
- un periodo più esteso sul quale determinare la media delle quotazioni del titolo. Questa seconda scelta evita che la quotazione risulti influenzata da squilibri temporanei e, di conseguenza, può risultare più rappresentativa. Tuttavia la scelta del periodo da prendere in esame per il calcolo della quotazione media potrebbe rendere il calcolo meno oggettivo: ad esempio, in un periodo di prezzi decrescenti del titolo, la media calcolata su un periodo più esteso porterebbe ad avere un valore di mercato più alto rispetto alla stessa media cacolata su un periodo più ristretto. In questi casi, dunque, per avere un valore più attendibile, è preferibile fare riferimento ad un periodo più breve.
SVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
Nel caso in cui, il presumibile valore di realizzo dovesse essere inferiore rispetto al costo di acquisto, si dovrà procedere ad una svalutazione delle partecipazioni.
La svalutazione va fatta singolarmente, cioè per ogni specie di partecipazione.
Il valore così rettificato rappresenta il valore contabile da prendere in esame per determinare l'eventuale plusvalenza o minusvalenza derivante alla vendita della partecipazione o per formare il nuovo costo.
SCRITTURA DA REDIGERE IN CASO DI SVALUTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE
Esempio:
tornando all'esempio precedente, si supponga che, al termine dell'esercizio, il presumibile valore di realizzo sia pari a 150.000 euro.
Di conseguena la partecipazione andrà iscritta in bilancio a tale minor valore.
La scrittura da redigere al termine dell'esercizio è:
Data | Bilancio | Conto | Importo Dare | Importo Avere | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|
31/12/x | CE.19.a | SVALUTAZIONI DI PARTECIPAZIONI | 50.000 | Acquisto della partecipazione nell'impresa Beta | |
.31/12/x | SP.A.C.III.4 | ALTRE PARTECIPAZIONI | 50.000 | Acquisto della partecipazione nell'impresa Beta |
Se la partecipazione venisse venduta, nel corso dell'esercizio successivo, ad un valore di 160.000 euro sarebbe necessario rilevare una plusvalenza di 10.000 euro, poiché il valore da prendere in considerazione per il calcolo della plusvalenza o della minusvalenza è dato dal valore svalutato della partecipazione (nel nostro esempio 150.000 euro).
RIPRISTINO DEI VALORI PRECEDENTI
Se vengono meno, in tutto o in parte, i motivi della rettifica, essa deve essere annullata fino al ripristino del costo, ma non oltre.
La stessa regola va applicata anche a più rettifiche effettuate in anni precedenti.
Esempio:
al termine dell'esercizio successivo gli amministratori accertano l'esistenza per il ripristino parziale del valore della partecipazione, per un ammontare pari a 30.000 euro.
La scrittura da redigere sarà:
Data | Bilancio | Conto | Importo Dare | Importo Avere | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|
31/12/x+1 | SP.A.C.III.4 | ALTRE PARTECIPAZIONI | 30.000 | Ripristino del valore della partecipazione nell'impresa Beta | |
31/12/x+1 | CE.D.18.a | RIVALUTAZIONI DA RIPRISTINO DI PARTECIPAZIONI | 50.000 | Acquisto della partecipazione nell'impresa Beta |
Chiaramente il valore della partecipazione, in seguito al ripristino del valore, non potrà mai superare il costo di acquisto di 200.000 euro.
Valutazione delle partecipazioni immobilizzate al costo di acquisto
Titoli e partecipazioni in valuta