CONSEGNA RIPARTITA

LA CESSIONE DI UN BENE A CONSEGNA RIPARTITA: MOMENTO IMPOSITIVO IVA

Aggiornato al 19/02/2021

L'art. 6 del DPR 633/72 stabilisce come regola generale che, nel caso di cessione di beni mobili, l'operazione si considera effettuta ai fini IVA al momento della consegna o spedizione del bene.

In alcuni casi il contratto di compravendita può prevedere una consegna ripartita del bene che forma oggetto della compravendita. In altre parole il venditore consegna la cosa al compratore non in un'unica soluzione, ma attraverso più consegne distinte l'una dall'altra.

La consegna ripartita può trovare varie giustificazioni: ad esempio si tratta di una fornitura di entità molto rilevante, oppure è una esigenza specifica del compratore quella di ricevere gradualmente i beni oggetto di compravendita, o ancora si tratta di beni formati da vari componenti che vengono preparati gradualmente dal venditore, ecc..

In questa ipotesi si pone il problema di comprendere quando sorge con esattezza il momento impositivo ai fini IVA.


A questo propostito occorre fare una distinzione in base all'oggetto del contratto di compravendita:

  • se oggetto del contratto sono delle merci la cessione si considera effettuata al momento di ciascuna consegna.

    Esempio:
    in data 15/1 vengono vendute 10.000 unità della merce A;
    5.000 unità sono consegnate in data 20/1;
    3.000 unità sono consegnate in data 20/2;
    2.000 unità sono consegnate in data 20/3.

    Il momento impositivo scatta:
    il 20/1 su 5.000 unità di merce;
    il 20/2 su 3.000 unità di merce;
    il 20/3 sulle ultime 2.000 unità di merce.


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  • se oggetto del contratto sono beni diversi dalle merci la cessione si considera effettuata all'atto dell'ultima consegna poiché l'interesse del compratore non è soddisfatto attraverso la consegna delle singole parti del bene effettuate in tempi diversi.

    Esempio:
    in data 15/1 si procede alla vendita di un impianto del valore di 50.000 €;
    alcune parti dell'impianto vengono consegnate in data 20/1;
    altre sono consegnate in data 20/2;
    e le restanti parti sono consegnate in data 20/3.

    Il momento impositivo scatta solamente il 20/3 perché le singole parti consegnate non permettono al compratore l'uso del bene.


 
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