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La norma di comportamento n.146
dell’Associazione dei Dottori Commercialisti di Milano ha affrontato il tema
dell’ammortamento dei beni strumentali del professionista.
Come si è più volte ricordato il criterio generale da applicarsi nella determinazione del reddito di lavoro autonomo è
quello di cassa. Tuttavia l’art.54 del TUIR prevede una deroga a tale
criterio nel caso di beni strumentali per i quali sono deducili quote di
ammortamento annuali non superiori a quelle risultanti dall’applicazione al
costo dei beni dei coefficienti di ammortamento ministeriali.
La tesi sostenuta dall’Associazione nazionale
dottori commercialisti di Milano nella norma di comportamento n.146 è che il
legislatore non a caso abbia utilizzato le espressioni “spese” e “costi”.
Le spese sostenute, infatti, concorrono alla
formazione del reddito di lavoro autonomo in base al criterio di cassa,
mentre i costi dei beni strumentali concorrono alla formazione del reddito
di lavoro autonomo attraverso il calcolo delle quote di ammortamento.
Attraverso tale previsione il legislatore ha
voluto introdurre il principio di competenza nel calcolo del reddito di
lavoro autonomo come deroga al criterio generale di cassa.
La conseguenza di tale affermazione è che il
costo del bene strumentale è deducibile attraverso il calcolo di quote di
ammortamento a prescindere dalla data del pagamento del bene stesso.
Esempio:
Il professionista acquista un bene strumentale
del valore di 10.000 euro nel corso del 2006. Il pagamento è previsto per la
metà nello stesso anno e per la parte restante nel 2007. L’aliquota di
ammortamento del bene è pari al 12%. Le quote di ammortamento possono essere
dedotte dal reddito di lavoro autonomo a partire dall’esercizio di acquisto
del bene a prescindere dal momento in cui esso sarà pagato. Quindi la quota
deducibile nel 2006 ammonta a 1.200 euro (10.000 x 12%).
Secondo la norma n. 146, una conferma alla
validità di tale tesi si trova nello stesso art. 54 del
TUIR laddove
prevede che, per i beni strumentali di valore non superiore a 516,46 euro è
deducibile la “spesa” di acquisizione integralmente nel periodo di imposta di
sostenimento.
La tesi sostenuta dall’Associazione Nazionale
Dottori commercialisti non è accettata da tutti.
Secondo alcuni, infatti, il legislatore,
prevedendo la deducibilità di quote di ammortamento del costo dei beni
strumentali, non ha voluto introdurre il principio di competenza bensì ha
voluto solamente graduare nel tempo la deduzione di tali costi. Con la
conseguenza che il costo dei beni strumentali sarebbe deducibile attraverso
il calcolo delle quote di ammortamento solamente nella misura in cui esso è
stato effettivamente pagato.
Esempio:
Tornando all’esempio precedente il calcolo
delle quote di ammortamento deducibile andrebbe effettuato nel modo
seguente:
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Costo del bene sostenuto nel 2006 |
10.000 |
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Importo pagato nel 2006 |
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Importo pagato nel 2007 |
5.000 |
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Quota ammortamento 2006 |
5.000 x 12% = |
600 |
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Quota ammortamento 2007 e anni successivi |
10.000 x 12% = |
1.200 |
Se si accettasse questa seconda impostazione
si avrebbe come conseguenza che le quote di ammortamento dei beni
strumentali non potrebbero essere mai modificate neppure nel caso di eventi
di natura straordinaria che possono portare alla perdita totale o parziale
del bene (furti, incendi, ecc..) o alla stessa vendita del bene in quanto
l’ammortamento dovrebbe essere calcolato sulla spesa sostenuta e non sul
costo del bene.
Inoltre non potrebbero essere dedotte quote di
ammortamento relative a beni strumentali provenienti dal patrimonio
personale del lavoratore autonomo, come è previsto, invece, per le imprese,
in quanto l’ammortamento sarebbe da riferirsi alla spesa sostenuta e non al
costo: spesa che è stata sostenuta non nell’esercizio dell’arte o della
professione.
Infine, l’ammortamento non dovrebbe essere
calcolato a partire dal momento di consegna del bene strumentale come accade
accettando la tesi dell’introduzione da parte del legislatore del principio
di competenza, bensì dal momento del pagamento del bene.
Infine, va precisato che la norma di
comportamento n.146 dell’ADC considera espressamente errato questo modo di
procedere al calcolo delle quote di ammortamento dei beni strumentali dei
professionisti.
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