IMMOBILI STRUMENTALI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE, DI PROPRIETA' DEL LAVORATORE AUTONOMO
COME DEVONO ESSERE TRATTATI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE
Il lavoratore autonomo può impiegare un immobile per l’esercizio della propria attività. Tale immobile può essere di sua proprietà come pure può essere preso in affitto o in leasing.
Nel primo caso si pone il problema se esso è ammortizzabile o meno e in quale misura. Problema analogo si pone qualora il professionista utilizzi la propria abitazione anche per l’esercizio dell’attività artistica o professionale.
La Finanziaria 2007 ha introdotto la possibilità di ammortizzare anche gli immobili strumentali.
In precedenza gli immobili non rientravano tra i beni ammortizzabili neppure se si trattava di immobili strumentali per l’esercizio della professione, cioè nel caso di immobili usati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione.
Prima della finanziaria 2007 per gli immobili strumentali poteva essere dedotto dal reddito di lavoro autonomo solamente un importo pari alla rendita catastale dell’immobile. Inoltre potevano essere dedotti gli eventuali interessi passivi pagati su finanziamenti contratti per l’acquisto dell’immobile.
Attualmente ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo complessivo dei fabbricati strumentali è assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza: si applicano, dunque, le stesse regole previste nella determinazione del reddito d’impresa ( a tale proposito si veda Ammortamento degli immobili strumentali).
Accade spesso che l’artista o il professionista sia proprietario di un’immobile nel quale vive e destina parte di esso all’esercizio della propria attività.
In questa ipotesi, dal reddito di lavoro autonomo è deducibile un importo pari al 50% della rendita catastale dell’immobile purché il lavoratore autonomo non possieda nello stesso Comune un altro immobile destinato esclusivamente all’esercizio dell’arte o della professione.
Ricapitolando:
- Immobile strumentale: deducibili quote di ammortamento;
- Abitazione usata anche per l’esercizio dell’arte o della professione: deducibile il 50% della rendita catastale.