AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
CONSIDERAZIONI GENERALI
Per quanto concerne le immobilizzazioni immateriali la deducibilità di quote fiscali di ammortamento è consentita solamente nel caso di beni immateriali ( diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, brevetti industriali, processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico; marchi d’impresa; diritti di concessione e altri diritti iscritti nell’attivo del bilancio) e dell’ avviamento (Art.103 TUIR).
Le spese pluriennali, invece, sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. Per le imprese di nuova costituzione, le spese relative a più esercizi sono deducibili a partire dall’esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi (art.108 TUIR).
Per quanto concerne l’ammortamento dei beni immateriali, va evidenziato che le norme fiscali non contengono precise indicazioni circa la sua decorrenza.
Inoltre, a tali beni non possono applicarsi neppure le norme relative alla deducibilità integrale dei costi nel caso di beni di importo non superiore a 516,46 euro.
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