AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

CONSIDERAZIONI GENERALI

Aggiornato al 01.09.2017

Per quanto concerne le immobilizzazioni immateriali la deducibilità di quote fiscali di ammortamento è consentita solamente nel caso di beni immateriali ( diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, brevetti industriali, processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico; marchi d’impresa; diritti di concessione e altri diritti iscritti nell’attivo del bilancio) e dell’ avviamento (Art.103 TUIR).

Le spese pluriennali, invece, sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. Per le imprese di nuova costituzione, le spese relative a più esercizi sono deducibili a partire dall’esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi (art.108 TUIR).

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

Per quanto concerne l’ammortamento dei beni immateriali, va evidenziato che le norme fiscali non contengono precise indicazioni circa la sua decorrenza.

Inoltre, a tali beni non possono applicarsi neppure le norme relative alla deducibilità integrale dei costi nel caso di beni di importo non superiore a 516,46 euro.

 
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