BILANCIO: ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE REGOLE

ESAMINIAMO VARI CASI CHE CHIARISCONO IL MOMENTO DI ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE REGOLE IN MATERIA DI BILANCIO CONTENUTE NEL D.LGS.139/2015

Aggiornato al 23.12.2015

Il D.Lgs.139/2015 ha apportato delle modifiche ai temi del bilancio d’esercizio.

Cerchiamo di capire da quanto si dovranno applicare le nuove disposizioni in esso contenuto.

Le disposizioni del decreto in esame entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da tale data.

Di conseguenza, per la maggior parte delle imprese, il cui esercizio coincide con l’anno solare, le nuove disposizioni andranno applicate a partire dai bilanci relativi all’esercizio 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2016.

Per le imprese il cui esercizio non coincide con l’anno solare, le nuove regole si applicano a partire dall’esercizio finanziario che ha inizio dal 1° gennaio 2016.


Esempio.
La Alfa SpA ha l’esercizio che va dal 1° aprile al 31 marzo di ogni anno.
La Alfa SpA dovrà redigere il bilancio relativo all’esercizio 1° aprile 2015 - 31 marzo 2016, con le vecchie norme.
Mentre, dal bilancio relativo al periodo 1° aprile 2016 - 31 marzo 2017 inizierà ad applicare le nuove norme contenute nel D.Lgs.139/2015.


Va anche osservato che, l’applicazione di alcune norme contenute nel D.Lgs.139/2015, in tema di valutazioni di bilancio, potrà essere rinviata al futuro.


Infatti, le disposizioni transitorie prevedono che le norme relative alla valutazione:

  • dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni;
  • dell’avviamento ;
  • dei crediti e dei debiti;

possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.

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Di conseguenza, l’avviamento già iscritto in bilancio al 1° gennaio 2016 (ipotizziamo qui il caso dell’impresa con esercizio coincidente con l’anno solare) potrà continuare ad ammortizzarlo secondo le regole precedenti, cioè in un periodo non superiore a 5 anni. Ricordiamo che, invece, la nuova normativa prevede l’ammortamento secondo la vita utile dell’avviamento e, nei casi eccezionali nei quali non è possibile stimarne la vita utile, in un periodo non superiore a 10 anni.


Allo stesso modo i titoli iscritti tra le immobilizzazioni, i crediti e i debiti già iscritti in bilancio al 1° gennaio 2016, potranno non essere valutati in base al criterio del costo ammortizzato e continuare ad essere valutati:

  • al costo di acquisto, nel caso di titoli immobilizzati;
  • al presunto valore di realizzo, nel caso di crediti;
  • al valore nominale, in caso di debiti.

 
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