OPERAZIONI ESENTI IVA

QUALI SONO LE OPERAZIONI ESENTI AI FINI IVA E COME VANNO TRATTATE

Aggiornato al 13.12.2019

L’elenco delle operazioni esenti è contenuto nell’art.10 del DPR 633/72.


Rientrano tra le operazioni esenti:

  • le operazioni di credito e di finanziamento e le dilazioni di pagamento;
  • le operazioni di assicurazione, riassicurazione e vitalizio;
  • le operazioni relative a valute estere, ad azioni, obbligazioni e quote sociali;
  • le operazioni relative alla riscossione dei tributi, all’esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e quelle relative all’esercizio delle scommesse;
  • le cessioni di oro da investimento;

  • le cessioni di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o da catastrofi;
  • le prestazioni di trasporto urbano di persone. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri;
  • le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza;
  • le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche convenzionate nonché cure rese da stabilimenti termali;
  • le prestazioni educative e prestazioni di insegnamento scolastico o universitario;
  • le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili;
  • le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili;
  • le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri;
  • le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione della relativa imposta.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

Sulle operazioni esenti non si applica l’IVA, tuttavia le operazioni esenti devono essere fatturate.

Sulla fattura relativa ad operazioni esenti va applicata l’imposta di bollo ogni volta che la somma è uguale o superiore a € 77,47.

La misura attuale dell’imposta di bollo è di € 2 (prima del 26.06.2013 la misura dell’imposta di bollo era di 1,81 euro).

 
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