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Il
D.Lgs.31/03/1998 n.114 definisce esercizi di vicinato i negozi aventi
una superficie di vendita non superiore a:
Per aprire un esercizio di vicinato non è
necessaria nessuna autorizzazione da un punto di vista amministrativo: è
sufficiente inviare una comunicazione al comune. L’attività di
vendita può essere iniziata una volta che sono trascorsi 30 giorni
dall’inoltro della stessa.
Nella comunicazione, l’imprenditore, dovrà
dichiarare di:
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essere in possesso dei requisiti
richiesti dalla legge (ovvero non essere stati dichiarati falliti; non
aver subito condanne che comportano pene detentive non inferiore a 3 anni;
non avere subito condanne per reati di ricettazione, riciclaggio,
emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta
fraudolenta, usura, sequestro di persona, rapina; non aver subito condanne
per alcuni reati come frodi alimentari; non essere sottoposti a misure di
prevenzione essendo stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o
di tendenza;
Coloro che intendono operare nel settore
merceologico alimentare devono avere frequentato un corso
professionale o devono avere già svolto, in proprio o come dipendenti o come
familiari coadiutori, tale attività. |
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