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Ricevo molte mail con
richiesta di chiarimenti sul comportamento da attuare in caso di mobbing.
Come anche sottolineato
da una sentenza della Corte di Cassazione
(Sentenza
del 29/08/2007 n.33624) il mobbing e gli atteggiamenti
persecutori che un lavoratore subisce sul posto di lavoro, di per sé, non
costituiscono reato penale.
Diversa situazione
invece quando il lavoratore reagisce alle provocazioni o più genericamente a
fattori di stress lavorativo manifestando segni e sintomi che influiscono
sull’equilibrio psico-fisico.
Cosa fare in questi
casi?
Il primo consiglio è
rivolgersi al medico competente dell’azienda che provvederà a
verificare, in prima istanza, la congruità dei disturbi accusati e la
possibile correlazione con eventi lavorativi. Poi provvederà ad inviare il
lavoratore a valutazioni specialistiche.
Non in tutte le aziende
tuttavia è presente un medico del lavoro e quindi il lavoratore si trova
senza punti di riferimento. In questo caso è possibile rivolgersi al
medico curante e, su sua prescrizione, sottoporsi ad una visita presso
i centri per il disadattamento lavorativo presenti sul territorio della
repubblica. (Elenco
dei centri per il disadattamento lavorativo) |