CRITERIO ANALITICO DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DEI LAVORATORI AUTONOMI PROFESSIONALI

Aggiornato al 20.03.2017

I professionisti determinano il reddito secondo il principio di cassa: ciò significa che il reddito di lavoro autonomo è dato dalla differenza tra i compensi percepiti nel periodo di imposta, sia in denaro che in natura, e l’ammontare delle spese sostenute nello stesso periodo nell’esercizio dell’arte o della professione.

I compensi devono essere assunti al netto dei contributi previdenziali e assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde. Tra i compensi si comprendono anche quelli percepiti sotto forma di partecipazione agli utili.


CRITERIO ANALITICO DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Con il criterio analitico il reddito del datore di lavoro è determinato nel modo seguente:


Compensi percepiti al netto dei contributi previdenziali e assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde - Spese sostenute nell’esercizio dell’arte o della professione
= Reddito di lavoro autonomo


A titolo di esempio, di seguito, si riportano i principali compensi che possono concorrere alla formazione del reddito di lavoro autonomo e quelli che sono esclusi dal reddito di lavoro autonomo.


COMPENSI CHE CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO:

  • Compensi in denaro e in natura (inclusi gli acconti)
  • Partecipazione agli utili
  • Spese rimborsate (escluse quelle anticipate o sostenute in nome e per conto del cliente e documentate analiticamente)
  • Interessi moratori e interessi per dilazioni di pagamento
  • Proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni (es. indennità di maternità)
  • Indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi professionali (escluse le indennità relative a redditi prodotti in più esercizi per le quali è prevista la tassazione separata)
  • Plusvalenze conseguite in seguito alla cessione di beni con esclusione degli oggetti d’arte, di antiquariato e da collezione
  • Corrispettivi percepiti in seguito alla cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale


COMPENSI CHE NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO:

  • Contributo previdenziale addebitato al cliente in parcella
  • Indennità per danni dipendenti da invalidità permanente o morte
  • Interessi attivi maturati sui conti correnti bancari e postali
  • Prestazioni alberghiere, somministrazione di alimenti e bevande, prestazioni di viaggio e trasporto, acquistate direttamente dal committente

Le spese sono deducibili solamente se esse sono inerenti l’esercizio dell’arte o della professione, se si tratta di spese effettivamente sostenute ed adeguatamente documentate. Nella tabella sottostante sono riportate, a titolo di esempio, alcune spese deducibili.

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SPESE DEDUCIBILI DAL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

  • Compensi corrisposti a terzi per servizi inerenti l’esercizio dell’arte o della professione
  • Costi relativi al personale dipendente
  • Interessi passivi per dilazioni di pagamento
  • Interessi passivi per finanziamenti contratti in relazione all’attività professionale
  • Premi di assicurazione per rischi inerenti l’attività professionale
  • Spese inerenti la gestione dello studio professionale (affitto, luce, gas, telefono, ecc..)
  • Minusvalenze subite in seguito alla cessione di beni con esclusione degli oggetti d’arte, di antiquariato e da collezione
  • Oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà

Per talune spese è prevista una deducibilità limitata. Nella tabella sottostante sono riportate alcune delle spese per le quali è prevista una limitazione alla deducibilità dal reddito di lavoro autonomo con l’indicazione della parte deducibile.


SPESE LIMITATAMENTE DEDUCIBILI

  • Prestazioni alberghiere e spese per somministrazione di alimenti e bevande.

    Sono deducibli nella misura del 75% fino al 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.

    Tali limiti non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente.

  • Spese di rappresentanza.

    Sono deducibili fino all’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.

  • Spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professione, spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese le spese di viaggio e soggiorno.

    Sono integralmente deducibili nel limite annuo di 10.000 euro.

  • Spese per servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità.

    Sono integralmente deducibili entro il limite annuo di 5.000 euro, a condizione che:

    • siano mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro;
    • siano erogati dagli organismi accreditati.
  • Trasferte dei dipendenti.

    Se effettuate fuori del territorio comunale, ma in Italia sono deducibili con il limite massimo di 180,76 euro al giorno.

    Se effettuate all’estero, sono deducibili con il limite massimo di 258,23 euro al giorno.


Non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti dell’artista o professionista per il lavoro prestato o l’opera svolta nei confronti dell’artista o professionista.

 
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