DIRITTO D'AUTORE
IL SUO TRATTAMENTO AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE
I redditi conseguiti in seguito all’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno sono considerati e trattati diversamente, per ciò che concerne le imposte dirette, a seconda del soggetto che li percepisce.
I redditi conseguiti dall’autore o dall’inventore dell’opera sono considerati redditi di lavoro autonomo, a meno che non siano conseguiti nell’ambito di imprese commerciali (art.53, comma 2, lettera b) TUIR). Si tratta della stragrande maggioranza dei casi: quando l’autore dell’opera è una persona fisica e cede i diritti di utilizzazione delle sue opere.
I redditi conseguiti da soggetti diversi dall’autore, come nel caso di eredi, sempre che non siano conseguiti nell’ambito di imprese commerciali, sono considerati redditi diversi (art. 67, comma 1, lettera g, TUIR).
I redditi conseguiti nell’ambito di imprese commerciali sono considerati come redditi di impresa.
Da questo differente inquadramento deriva anche un differente trattamento fiscale.
REDDITI
- Ambito di applicazione della norma: diritti conseguiti direttamente dall’autore.
- Criterio di tassazione: criterio di cassa.
- 
Determinazione    del reddito imponibile: il reddito    imponibile è costituito dall’ammontare dei 
proventi in denaro o in    natura
 percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di    partecipazione agli utili, ridotto del 
25% 
a titolo di 
deduzione    forfettaria
 delle spese.
    La deduzione forfettaria delle spese è elevata al 40% se i diritti sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni. 
 Esempio:
 diritti percepiti nel corso dell’anno: 3.500 euro
 autore con più di 35 anni. Deduzione forfettaria 25%.
 Reddito imponibile
 Reddito percepito: 3.500
 - Deduzione forfettaria (3.500 x 25%): 875
 = Reddito imponibile: 2.625
- 
Ritenuta    d’acconto: sull’imponibile    va applicata la 
ritenuta d’acconto
 
del 
20%.
 
 Esempio precedente
 Reddito percepito: 3.500
 - Deduzione forfettaria (3.500 x 25%): 875
 = Reddito imponibile: 2.625
 - Ritenuta (2.625 x 20%): 525 = Importo corrisposto all’autore: 2.100
- 
Dichiarazione    dei redditi: il reddito va    indicato:
    - nel quadro RL del modello Redditi
 oppure - nel quadro D del modello 730.
 
 
-    Autori non    residenti: i compensi    per 
diritti d’autore
 corrisposti a 
soggetti non residenti
    sono assoggettati:
    - a ritenuta a titolo di imposta del 30% sul 75% dei compensi se corrisposti all’autore o ad un soggetto che ha acquisito il diritto a titolo oneroso;
- a ritenuta a titolo di imposta del 30% sul 100% dei compensi se corrisposti ad un soggetto che ha acquisito il diritto a titolo gratuito.
 Occorre in ogni caso tenere conto di quanto previsto dalle convenzioni contro le doppie imposizioni. 
REDDITI DIVERSI
- Ambito di applicazione della norma: diritti percepiti da soggetti diversi dagli autori.
- Criterio di tassazione: criterio di cassa.
-  
Determinazione    del reddito imponibile: il reddito    imponibile è costituito:
    - dall’intero ammontare dei proventi percepiti nel periodo d’imposta, se il diritto è stato acquisito a titolo gratuito o per successione;
- dall’ammontare dei proventi percepiti nel periodo d’imposta, ridotto del 25%, se il diritto è stato acquisito a titolo oneroso.
 
-      Ritenuta    d’acconto: sull’imponibile    va applicata la 
ritenuta d’acconto
 
del
 20%.
    
-    Dichiarazione    dei redditi: il reddito va    indicato:
    - nel quadro L del modello Redditi
 oppure - nel quadro D del modello 730.
 
 
REDDITI D’IMPRESA
- Ambito di applicazione della norma: diritti percepiti dall’editore.
-    Criterio di    tassazione: 
criterio di    competenza.
    
- 
Determinazione    del reddito imponibile: il reddito    imponibile è costituito dall’intero ammontare dei corrispettivi    percepiti.
    Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno sono deducibili in misura non superiore al 50% del costo. 
 








