LA VIDEO SORVEGLIANZA E LA PRIVACY
ALCUNI QUESITI RICORRENTI
di www.privacy.it 
Domanda:
Quali sono le regole da rispettare per poter installare sugli autobus e alle  fermate delle videocamere?
 
Risposta:
  In primo luogo, dovranno essere determinate le zone in cui saranno  installate le videocamere e le modalità di ripresa. Le riprese dovranno  consentire un’inquadratura panoramica dell’interno delle vetture o dell’area  di fermata, evitando, così, i dettagli.
Le immagini visionate per finalità di polizia giudiziaria non potranno assolutamente essere utilizzate per altri scopi e dovranno essere conservate per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle suddette finalità e nel pieno rispetto delle misure minime di sicurezza descritte dall’Allegato B del Codice della privacy (D.lgs. n.196/2003).
Il titolare del trattamento dovrà fornire una completa ed idonea informativa agli interessati (art. 13 del Codice), anche attraverso l’affissione della stessa sulle vetture e alle fermate dell’autobus.
Si segnala comunque che, prossimamente, dovrà essere adottato, ai sensi dell’art. 134, un Codice di deontologia e buona condotta in cui saranno specificate le modalità del trattamento e forme semplificate di informativa.
 
Domanda:
  Il Garante si è espresso sui limiti dell’attività di videosorveglianza?
 
Risposta:
  Il Garante della privacy, con provvedimento del 29 novembre 2000, ha  individuato un decalogo che deve essere rispettato da tutti coloro che  intendono svolgere attività di videosorveglianza. Il decalogo contiene le  seguenti regole:
 
- individuare le finalità della sorveglianza e la compatibilità della stessa con le norme di settore vigenti;
- rispettare i principi di correttezza e liceità del trattamento;
- effettuare, se dovuta, la notificazione al Garante;
- fornire agli interessati una chiara e completa informativa;
- non violare il divieto di controllo a distanza dei dipendenti sancito nello statuto dei lavoratori;
- registrare le sole immagini indispensabili per perseguire lo scopo dichiarato, evitando, per quanto possibile, immagini dettagliate o ingrandite;
- individuare il periodo massimo di conservazione delle immagini;
- nominare i soggetti responsabili ed incaricati del trattamento;
- non utilizzare i dati raccolti per altri scopi;
- per le telecamere situate agli accessi dei centri storici, o delle zone a traffico limitato, rispettare le disposizioni contenute nel D.P.R. 250/1999.
 
Domanda:
  Può un comune dotarsi di sistemi di videosorveglianza del territorio, del  traffico cittadino o di telecontrollo ambientale?
 
Risposta:
  Si, è possibile, ma tale attività dovrà rispettare le regole previste dal  Codice della privacy, nonché, il decalogo della videosorveglianza disposto  dal Garante.
 In particolare, si dovrà cercare di limitare la possibilità di ingrandimento  delle riprese, al fine di evitare di riprendere i tratti somatici dei  passanti. Non si potrà, inoltre, inviare le riprese alla residenza delle  persone eventualmente sanzionate.
 
Domanda:
  Si può chiedere ad una banca che vengano cancellate le nostre immagini  riprese durante la permanenza nella filiale dell’istituto di credito?
 
Risposta:
  Chiunque può chiedere al titolare del trattamento, in questo caso la banca,  che siano cancellati i suoi dati personali (immagini), qualora non siano più  necessari in relazione agli scopi per i quali erano stai raccolti.
 Qualora l’istituto di credito conservasse le immagini oltre il tempo  indicato nell’informativa, e senza altri fini espressamente contemplati (es.indagini  giudiziarie in corso, per rapina), l’interessato potrà, dunque, chiederne e  ottenerne la cancellazione gratuita.
 
Domanda:
 Può un’azienda installare un  sistema di videosorveglianza nei corridoi e negli ingressi, per motivi di  sicurezza?
 
Risposta:
  Si rammenti che questo è un tema molto delicato, che incontra, prima dei  limiti sanciti dal Codice della privacy, i divieti imposti dallo Statuto dei  lavoratori.
 L’art. 4 della legge 300/1970, infatti, vieta l’uso di impianti audiovisivi  e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza  dell’attività dei lavoratori.
 Tali strumenti sono permessi solo se resi necessari da esigenze  organizzative e produttive ovvero di sicurezza, ma anche in presenza di  queste situazioni, sul punto deve intervenire uno specifico accordo con le  rappresentanze sindacali.
 Non c’è, dunque, in questo caso un divieto assoluto all’installazione, ma  comunque dovrà essere attuata di concerto con le rappresentanze dei  lavoratori, posto che, nel caso di specie, sussistono comprovate ragioni di  sicurezza e l’impianto riguarda non i luoghi strettamente deputati allo  svolgimento dell’attività lavorativa.
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