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Con la R.M.30/E del 16/02/2006 l’Agenzia delle
entrate si è occupata del problema del trattamento
fiscale applicabile alle spese sostenute da un professionista per l’acquisto
di un marchio.
In essa si afferma
che il costo sostenuto per l’acquisto del marchio di uno studio
è deducibile per cassa.
La fattispecie esaminata dall’Agenzia delle
entrate riguarda il caso di un marchio concesso in uso ad un professionista
per un periodo di tempo ben definito, a fronte del quale il contribuente si
impegnava a corrispondere anticipatamente ed integralmente il corrispettivo
dovuto, impegnandosi altresì ad utilizzare tale marchio senza recare
pregiudizio o turbativa all’immagine dello studio titolare.
Per tanto più che di una cessione vera e
propria di un marchio si tratta di un contratto di natura obbligatoria nel
quale a fronte del corrispettivo pagato, al contribuente istante viene
consentito l’utilizzo del predetto segno grafico.
L’Agenzia delle entrate ha ritenuto che il
costo sostenuto al fine di fruire del “buon nome” dello studio
titolare del “marchio” sia da considerarsi come un costo inerente
l’attività professionale poiché esso è sostenuto con lo scopo di
incrementare la propria clientela: di conseguenza il costo è deducibile dal
reddito di lavoro autonomo.
Per quanto concerne il criterio da applicarsi
nella deduzione del costo l’Agenzia delle entrate ha affermato che occorre
applicare il criterio di cassa con la conseguenza che il costo è
interamente deducibile nel periodo d’imposta in cui è stato effettivamente
sostenuto. Ciò in quanto l’art.54 del TUIR prevede una deroga al criterio di
cassa solo nei casi espressamente ammessi dalla norma stessa che non
contiene delle specifiche previsioni al riguardo.
Per completezza va ricordato che la stessa
risoluzione afferma che le somme corrisposte al soggetto titolare del “marchio”
assumono rilevanza anche ai fini della determinazione del reddito di lavoro
autonomo di tale soggetto. |