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Dal 1° gennaio 2007 i lavoratori dipendenti
dovranno scegliere se destinare il TFR maturato alle forme pensionistiche
complementari o mantenerlo all’interno dell’azienda dalla quale dipendono.
Cos’è il TFR?
La sigla TFR sta ad indicare il
Trattamento di Fine Rapporto. Esso non è altro che la somma che il
datore di lavoro deve corrispondere al dipendente al momento della
cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa (licenziamento,
dimissioni, pensionamento).
Seppure il TFR viene pagato dall’impresa al
dipendente solamente nel momento della cessazione del rapporto di lavoro
essa matura gradualmente dal momento in cui il lavoratore viene assunto
dall’impresa.
Fin’ora il TFR veniva accantonato annualmente
dal datore di lavoro e trattenuto all’interno dell’impresa fino al momento
della cessazione del rapporto di lavoro del dipendente e del suo pagamento.
Dal 1° gennaio 2007 le cosa cambiano. E’ il
dipendente che dovrà decidere se continuare a mantenere il TFR
maturato presso l’azienda o se destinarlo a una forma pensionistica
complementare.
Cosa sono le forme pensionistiche
complementari?
Si parla di forme pensionistiche
complementari in tutti quei casi in cui ci troviamo di fronte a forme di
previdenza che hanno lo scopo di costituire una prestazione pensionistica
integrativa.
Le forme di previdenza complementare devono
essere autorizzate dalla COVIP, la Commissione di vigilanza sui fondi
pensione, che ha anche il compito di vigilare nei loro confronti. A sua
volta la COVIP è sottoposta alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della
previdenza sociale. Il suo ruolo è soprattutto quello di tutelare i
lavoratori che decidono di iscriversi a forme di previdenza complementare.
Nell’ambito delle forme pensionistiche
complementari troviamo:
-
i fondi pensione negoziali;
-
i fondi pensione aperti;
-
i contratti di assicurazione sulla vita con
finalità previdenziali
-
i fondi pensione costituiti prima del
novembre 1992.
I fondi pensione negoziali nascono in
base a dei contratti o a degli accordi collettivi anche aziendali. Tali
contratti o tali accordi stabiliscono quali sono i soggetti che possono
aderire al fondo (ad esempio i lavoratori dipendenti di imprese che operano
in un certo settore o con sede in una certa regione, e così via). Questi
fondi raccolta le adesioni, i contributi dei soggetti iscritti e provvedono
a definire le modalità di investimento dei fondi raccolti e ad erogare le
prestazioni dovute. L’investimento vero e proprio delle risorse, però, è
affidato a soggetti esterni.
I fondi aperti non si rivolgono a determinate categorie di
lavoratori, come avviene per i fondi pensione negoziali. Essi sono istituiti
da banche, imprese di assicurazione, Società di Intermediazione Mobiliare (SIM),
Società di Gestione del Risparmio (SGR).
In genere sono fondo destinati ai lavoratori
autonomi e ai liberi professionisti. Ad essi possono aderire anche
lavoratori dipendenti per la cui categoria non esistono fondi chiusi.
Esistono anche dei
contratti di Assicurazione sulla vita con finalità previdenziali
dove il rapporto con l’iscritto è disciplinato dalla polizza assicurativa.
Per fondi pensione preesistenti si
intendono quelle forme pensionistiche complementari esistenti prima del
15/11/1992.
La scelta del lavoratore dipendente.
Tutti i lavoratori che, al 1° gennaio 2007,
risultano assunti in un’azienda dovranno decidere entro il 30 giugno 2007
se destinare il TFR a una forma pensionistica complementare o se lasciarlo
presso l’azienda. La scelta, per tali soggetti, riguarda solamente il TFR
futuro e non il TFR già maturato alla data del 31/12/2006 il quale resta
presso l’azienda e verrà da questa pagato al dipendente al momento della
cessazione del rapporto di lavoro.
Per i lavoratori assunti dopo la data del 1°
gennaio 2007 la scelta dovrà essere fatta entro 6 mesi dalla data di
assunzione.
La scelta del lavoratore dipendente deve
essere effettuata per iscritto con una dichiarazione indirizzata
al proprio datore di lavoro. Se il lavoratore dipendente opta per il
trasferimento del TFR a una forma di previdenza complementare, la
dichiarazione deve indicare anche la forma di previdenza complementare
prescelta.
Nel caso in cui il lavoratore dipendente opta
per mantenere il TFR futuro presso l’azienda occorre precisare che per
quelle aziende con più di 50 dipendenti, il TFR deve essere trasferito dal
datore di lavoro al Fondo per l’erogazione del TFR ai dipendenti del settore
privato, gestito, per conto dello Stato, dall’INPS.
Tuttavia se il lavoratore dipendente non ha
manifestato in modo espresso la propria decisione entro il 30 giugno
2007 (nel caso di lavoratori già assunti al 1° gennaio 2007), o
entro 6 mesi dall’assunzione (in caso di assunzione successiva al 1° gennaio
2007) si presume che il lavoratore abbia optato per il trasferimento del
TFR ad una forma di previdenza complementare. In questo caso il datore
di lavoro dovrà trasferire il TFR futuro alla forma pensionistica collettiva
prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, o ad
altra forma collettiva individuata con un diverso accordo aziendale, se
previsto. Tale diverso accordo deve essere notificato dal datore di lavoro
al lavoratore in modo diretto e personale.
Il datore di lavoro, 30 giorni prima della scadenza dei 6 mesi utili
per effettuare la scelta, deve comunicare al lavoratore che non ha
ancora presentato alcuna dichiarazione, le informazioni sulla forma
pensionistica alla quale sarà trasferito il TFR futuro in caso di
silenzio del lavoratore.
Una distinzione va fatta in base alla data di
iscrizione del lavoratore dipendente ad un istituto di previdenza
obbligatoria.
Nel caso di lavoratori
dipendenti iscritti ad un ente di previdenza obbligatoria prima del
29/04/1993 è possibile che
essi destinino solo una parte del TFR maturato ad una forma
di previdenza complementare.
In questo caso occorre distinguere due diverse
ipotesi:
·
-
lavoratore dipendente già iscritto a forme
pensionistiche complementari al 1° gennaio 2007:
il lavoratore può decidere con comunicazione scritta di mantenere il
futuro TFR residuo presso il datore di lavoro o di conferire il futuro
TFR residuo alla forma previdenziale alla quale già aderisce. Se il
dipendente non manifesta alcuna volontà, il datore di lavoro provvederà a
trasferire il futuro TFR residuo alla forma di previdenza complementare
alla quale il dipendente già aderisce;
-
lavoratore dipendente non iscritto a forme pensionistiche complementari
al 1° gennaio 2007: il lavoratore può decidere con comunicazione
scritta di mantenere il futuro TFR residuo presso il datore di lavoro o
di conferire il futuro TFR residuo ad una forma previdenziale
complementare nella misura stabilita dai contratti o dagli accordi
collettivi o, in mancanza, in misura non inferiore al 50%. Se il
dipendente non manifesta alcuna volontà, il datore di lavoro provvederà a
trasferire il futuro TFR alla forma di previdenza complementare prevista
dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, o ad altra forma
collettiva individuata con un diverso accordo aziendale.
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