RESIDENZA FISCALE
COME SI STABILISCE LA RESIDENZA DEL SOGGETTO PASSIVO IRPEF
L’art.2 del TUIR stabilisce che sono soggetti passivi IRPEF le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.
Ai fini fiscali sono considerate residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile.
Tuttavia la legge disciplina un’altra ipotesi nella quale la persona fisica è considerata residente: si tratta dei cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli contenuti in un’apposita lista compilata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Tale regola, che per altro ammette la prova contraria, è in vigore dal 01 gennaio 2008.
In precedenza erano considerati residenti, oltre alle persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta erano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile, anche, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato. Anche in questo caso era ammessa la prova contraria.
Residenza fiscale delle persone fisiche
Residenza fiscale delle società
Redditi prodotti all’estero da soggetti residenti in Italia
Crediti per imposte pagate all’estero
Calcolo del credito d’imposta sui redditi esteri
Credito d’imposta redditi esteri
Crediti d’imposta sui redditi prodotti all’estero
Residenza fiscale dei soggetti passivi IRPEF