|
Il c/c bancario è
detto anche c/c di corrispondenza. Quest’ultimo nome trae origine dal
fatto che le varie operazioni sono ordinate o confermate per corrispondenza.
Il c/c rappresenta la
forma di rapporto bancario più ampiamente praticato. Ad esso ricorrono le
imprese e i privati.
Dal punto di vista
giuridico il c/c bancario è regolato dall’art.1852 del Codice civile e
seguenti.
L’art.1852 stabilisce che
“qualora il deposito, l’apertura di credito o altre operazioni bancarie
siano regolate in c/c, il correntista può disporre in qualsiasi momento
delle somme risultanti a suo credito, salva l’osservanza del termine di
preavviso eventualmente pattuito”.
La caratteristica del c/c
bancario, dunque, è che il saldo derivante dalla compensazione tra debiti e
crediti, è sempre esigibile e ne può essere richiesto il pagamento in
qualsiasi momento, salvo i termini di preavviso eventualmente stabiliti.
Il c/c di corrispondenza
è uno strumento usato dalla banca per realizzare sia operazioni di
raccolta che di impiego dei fondi.
Si chiamano operazioni di
raccolta fondi quelle operazioni attraverso le quali la banca
raccoglie i mezzi monetari che sono necessari per concedere prestiti ai
clienti.
Si chiamano operazioni di
impiego fondi quelle operazioni con le quali la banca utilizza i
mezzi in suo possesso per concedere finanziamenti ed effettuare
investimenti.
Il c/c può essere
movimentato da una pluralità di operazioni: versamenti in c/c, versamenti di
assegni bancari e circolari, prelevamenti da sportelli automatici, giroconti,
bonifici, operazioni in titoli, accredito del netto ricavo di sconto effetti
o anticipo di ricevute bancarie, operazioni on line, ecc..
|