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Il parere dell’Associazione nazionale
Dottori commerciali di Milano
La norma di comportamento n.151
dell’Associazione nazionale Dottori commercialisti di Milano si occupa della
deducibilità fiscale delle spese
sostenute da esercenti arti e professioni per l’acquisto di diritti e
di altri beni immateriali e quelle aventi
natura pluriennale. Essa sostiene
che tali spese sono integralmente deducibili nel periodo d’imposta nel corso
del quale esse vengono sostenute secondo il criterio di cassa
fissato in via generale dall’art.54 del TUIR quale metodo di determinazione
del reddito di lavoro autonomo.
Secondo l’Associazione dei dottori
commercialisti di Milano l’applicabilità del criterio di cassa alle
spese di
natura pluriennale è desumibile dalla lettura dell’art.54 del
TUIR che fissa
come principio fondamentale nella determinazione del reddito di lavoro
autonomo il criterio di cassa. L’applicazione di tale criterio non comporta
una valutazione soggettiva nella determinazione del reddito di lavoro
autonomo che è dato dalla differenza tra i compensi materialmente percepiti
e le spese effettivamente sostenute nel periodo d’imposta.
Il principio di cassa, adottato dal
legislatore come criterio generale di determinazione del reddito, prevede
però delle eccezioni: queste sono espressamente indicate nell’art. 54 del
TUIR.
Tra le eccezioni previste vi è la possibilità
di dedurre quote annuali di ammortamento del costo dei beni strumentali
impiegati nell’esercizio dell’arte o professione. Per il calcolo di tali
quote di ammortamento il legislatore rinvia ai coefficienti di ammortamento
stabiliti con decreto dal Ministero delle Finanze, coefficienti che sono
previsti solamente per i beni strumentali materiali.
Nessuna deroga, invece, è espressamente
prevista per quanto concerne le spese aventi natura pluriennale inerenti
l’attività professionale come pure per le spese sostenute per l’acquisto di
diritti e beni immateriali. Di conseguenza queste spese devono essere
considerate integralmente deducibili nella determinazione del reddito di
lavoro autonomo degli esercenti arti e professioni nel periodo d’imposta in
cui ne avviene il pagamento.
Il parere dell’Agenzia delle entrate
L’Agenzia delle entrate si è espressa, nella
risoluzione n.117/E del 12/04/2002, con una tesi contraria rispetto a quanto
affermato dall’ADC di Milano. Infatti, l’Agenzia delle entrate ha sostenuto
che il costo di acquisto del software applicativo è deducibile, nella
determinazione del reddito di lavoro autonomo, per quote costanti in misura
non superiore ad un terzo per ciascun anno, compreso quello in cui è
avvenuto l’acquisto, a prescindere dal pagamento del prezzo.
A tale proposito si veda quanto già detto
nella lezione 13. |