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L'ammortamento nella determinazione del reddito di lavoro autonomo

 

17° Lezione

 

Oneri e spese pluriennali

   
 

Il parere dell’Associazione nazionale Dottori commerciali di Milano

 

La norma di comportamento n.151 dell’Associazione nazionale Dottori commercialisti di Milano si occupa della deducibilità fiscale delle spese sostenute da esercenti arti e professioni per l’acquisto di diritti e di altri beni immateriali e quelle aventi natura pluriennale. Essa sostiene che tali spese sono integralmente deducibili nel periodo d’imposta nel corso del quale esse vengono sostenute secondo il criterio di cassa fissato in via generale dall’art.54 del TUIR quale metodo di determinazione del reddito di lavoro autonomo.

 

Secondo l’Associazione dei dottori commercialisti di Milano l’applicabilità del criterio di cassa alle spese di natura pluriennale è desumibile dalla lettura dell’art.54 del TUIR che fissa come principio fondamentale nella determinazione del reddito di lavoro autonomo il criterio di cassa. L’applicazione di tale criterio non comporta una valutazione soggettiva nella determinazione del reddito di lavoro autonomo che è dato dalla differenza tra i compensi materialmente percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo d’imposta.

 

Il principio di cassa, adottato dal legislatore come criterio generale di determinazione del reddito, prevede però delle eccezioni: queste sono espressamente indicate nell’art. 54 del TUIR.

Tra le eccezioni previste vi è la possibilità di dedurre quote annuali di ammortamento del costo dei beni strumentali impiegati nell’esercizio dell’arte o professione. Per il calcolo di tali quote di ammortamento il legislatore rinvia ai coefficienti di ammortamento stabiliti con decreto dal Ministero delle Finanze, coefficienti che sono previsti solamente per i beni strumentali materiali.

Nessuna deroga, invece, è espressamente prevista per quanto concerne le spese aventi natura pluriennale inerenti l’attività professionale come pure per le spese sostenute per l’acquisto di diritti e beni immateriali. Di conseguenza queste spese devono essere considerate integralmente deducibili nella determinazione del reddito di lavoro autonomo degli esercenti arti e professioni nel periodo d’imposta in cui ne avviene il pagamento.

 

 

Il parere dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate si è espressa, nella risoluzione n.117/E del 12/04/2002, con una tesi contraria rispetto a quanto affermato dall’ADC di Milano. Infatti, l’Agenzia delle entrate ha sostenuto che il costo di acquisto del software applicativo è deducibile, nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, per quote costanti in misura non superiore ad un terzo per ciascun anno, compreso quello in cui è avvenuto l’acquisto, a prescindere dal pagamento del prezzo.

A tale proposito si veda quanto già detto nella lezione 13.

 
   
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