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L'ammortamento nella determinazione del reddito di lavoro autonomo

 

13° Lezione

 

Il software

   
 

L’Agenzia delle entrate si è occupata, in passato, dell’esatto inquadramento del costo relativo all’acquisto di un software gestionale seppure tale parere è stato espresso con riferimento alla possibilità di concorrere al cumulo degli investimenti rilevanti a fini della Tremonti-bis.

 

Con la risoluzione 117/E del 12/04/2002 l’Agenzia delle entrate ha affermato che costo per l’acquisto di un programma informatico è deducibile per quote costanti in misura non superiore ad un terzo, a prescindere dal pagamento del prezzo, in conformità a quanto previsto dall’articolo 103 del TUIR in materia di reddito d’impresa.

Questa affermazione si fonda su due considerazioni:

  • il reddito di lavoro autonomo è determinato in base al criterio di cassa tenendo conto delle spese sostenute nel periodo. Il concetto di “spesa” racchiude in sé la definizione degli oneri sostenuti per l’acquisto di servizi, mentre per i beni strumentali la normativa tributaria utilizza la nozione di costo nella comune accezione aziendalistica del termine. La determinazione del reddito di lavoro autonomo è effettuata in base al criterio di cassa per le spese e in base al criterio di competenza per i costi;

  • l’art.54 del TUIR, nel fissare le regole per la determinazione del reddito di lavoro autonomo, prevede che venga applicato il principio di competenza nel caso di beni strumentali. In particolare si fissa la regola che sono deducibili quote di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti dal D.M. 31 dicembre 1988. Il decreto in questione non stabilisce i coefficienti di ammortamento dei beni immateriali, come è per l’appunto il software usato da un professionista, ma dei soli beni materiali. Questo però non deve far ritenere applicabile il criterio di cassa al caso in esame per cui deve ritenersi che il costo di acquisto del bene immateriale non potrà essere dedotto in base alle regole previste dall’art.54 del TUIR, ma concorrerà alla formazione del reddito imponibile per quote costanti in misura non superiore ad un terzo, a prescindere dal pagamento del prezzo, in conformità a quanto previsto per la determinazione del reddito d’impresa.

La tesi dell’Agenzia delle entrate non è condivisa in modo generale, in quanto si è sempre ritenuto che il costo relativo ai beni immateriali fosse deducibile in base al criterio di cassa. A tale proposito si veda anche quanto sarà detto nella 17° lezione dedicata al trattamento di oneri e spese pluriennali.

 

Va inoltre osservato che con la R.M.30/E del 2006, nella quale l’Agenzia delle entrate si è espressa circa la deducibilità del costo sostenuto da un professionista per l’acquisto di un marchio (si veda la 14° lezione), ha affermato che si debba applicare sempre il criterio di cassa, in tutti i casi nei quali non sia espressamente previsto una deroga ad esso nell’art.54 del TUIR.

 
   
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