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L’Agenzia delle entrate si è occupata, in passato, dell’esatto inquadramento
del costo relativo all’acquisto di un software gestionale seppure tale
parere è stato espresso con riferimento alla possibilità di concorrere al cumulo degli investimenti rilevanti a fini
della Tremonti-bis.
Con la
risoluzione 117/E del 12/04/2002 l’Agenzia delle entrate ha affermato che
costo per l’acquisto di un programma informatico è deducibile per quote
costanti in misura non superiore ad un terzo, a prescindere dal
pagamento del prezzo, in conformità a quanto previsto dall’articolo 103 del
TUIR in materia di reddito d’impresa.
Questa
affermazione si fonda su due considerazioni:
-
il
reddito di lavoro autonomo è determinato in base al criterio di cassa
tenendo conto delle spese sostenute nel periodo. Il concetto di
“spesa” racchiude in sé la definizione degli oneri sostenuti per
l’acquisto di servizi, mentre per i beni strumentali la normativa
tributaria utilizza la nozione di costo nella comune accezione
aziendalistica del termine. La determinazione del reddito di lavoro
autonomo è effettuata in base al criterio di cassa per le spese e in base
al criterio di competenza per i costi;
-
l’art.54
del TUIR, nel fissare le regole per la determinazione del reddito di
lavoro autonomo, prevede che venga applicato il principio di competenza
nel caso di beni strumentali. In particolare si fissa la regola che sono
deducibili quote di ammortamento non superiori a quelle risultanti
dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti dal
D.M. 31
dicembre 1988. Il decreto in questione non stabilisce i coefficienti di
ammortamento dei beni immateriali, come è per l’appunto il software usato
da un professionista, ma dei soli beni materiali. Questo però non deve far
ritenere applicabile il criterio di cassa al caso in esame per cui deve
ritenersi che il costo di acquisto del bene immateriale non potrà essere
dedotto in base alle regole previste dall’art.54 del
TUIR, ma
concorrerà alla formazione del reddito imponibile per quote costanti in
misura non superiore ad un terzo, a prescindere dal pagamento del prezzo,
in conformità a quanto previsto per la determinazione del reddito
d’impresa.
La tesi
dell’Agenzia delle entrate non è condivisa in modo generale, in quanto si è
sempre ritenuto che il costo relativo ai beni immateriali fosse deducibile
in base al criterio di cassa. A tale proposito si veda anche quanto sarà
detto nella 17° lezione dedicata al trattamento di oneri e spese
pluriennali.
Va inoltre osservato che con la
R.M.30/E del
2006, nella quale l’Agenzia delle entrate si è espressa circa la deducibilità del costo sostenuto da un professionista per l’acquisto di un
marchio (si veda la 14° lezione), ha affermato che si debba applicare sempre il criterio di cassa, in
tutti i casi nei quali non sia espressamente previsto una deroga ad esso
nell’art.54 del TUIR. |
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