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L'ammortamento nella determinazione del reddito di lavoro autonomo

 

10° Lezione

 

I veicoli nel reddito di lavoro autonomo

   
 

La materia è stata oggetto di due recenti modifiche:

  • il D.L.3/10/2006 n.262 (cosiddetto “collegato” alla Finanziaria 2007);

  • il D.L. 81/2007 (cosiddetto decreto "Tesoretto").

Entrambi i decreti hanno modificato l’art.164 del TUIR che contiene le regole relative alla deduzione delle spese inerenti i veicoli a motore. L’articolo in questione contiene le norme relative alla determinazione del reddito di impresa e quelle relative al reddito di lavoro autonomo.

 

 

La disposizione in esame riguarda esclusivamente i mezzi di trasporto a motore utilizzati dal professionista, dunque:

 

La norma ipotizza che, artisti e professionisti, impiegano in modo promiscuo i mezzi a motore di proprietà utilizzandoli sia per l’esercizio dell’attività artistica e professionale che per i bisogni personali e familiari. Il legislatore, volendo evitare di determinare caso per caso la percentuale di utilizzo professionale del mezzo di trasporto, ha deciso di introdurre una limitazione alla deduzione del costo di tali veicoli.

 

Prima del D.L.262/2006 l’art.164 del TUIR prevedeva la deducibilità del costo dei mezzi di trasporto a motore di proprietà del professionista nei limiti del 50% del costo e limitatamente ad un solo mezzo di trasporto per ogni professionista. Nel caso di attività artistica o professionale svolta da società semplici o da associazioni di professionisti la limitazione si estende ad un veicolo per ogni socio o associato.

Inoltre era previsto un limite massimo alla deducibilità del costo dei veicoli a motori dei professionisti in modo da non tenere conto della parte di costo di acquisizione che eccede:

  • 18.075,99 euro nel caso autovetture e autocaravan;

  • 4.131,66 euro nel caso di motocicli;

  • 2.065,83 euro nel caso di ciclomotori.

 

Dopo l’introduzione del D.L.262/2006. Il D.L.262/2006 ha ridotto la percentuale di deducibilità del costo dei mezzi di trasporto a motore di proprietà del professionista dal 50% al 25% del costo, fermo restanto i limiti massimi di costo deducibili, sopra riportati, e la deducibilità limitata ad un solo mezzo di trasporto per ogni professionista.

La modifica doveva avere effetto a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, quindi a partire dal 2006.

 

Dopo l'introduzione del D.L.81/2007.

Dopo l’approvazione di tale decreto l’art.164 del TUIR stabilisce che, nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, il costo dei veicoli a motore è deducibile nella misura del 40%. Inoltre non si tiene conto della parte di costo di acquisto o di  leasing che eccede i consueti limiti, ovvero:

  • euro 18.075,99 per le autovetture e gli autocaravan;

  • euro 4.131,66 per i motocicli;

  • euro 2.065,83 per i ciclomotori.

 

Se i beni sono posseduti in base a contratto di noleggio, non si tiene conto della parte di costo che eccede:

  • euro 3.615,20 per le autovetture e gli autocaravan;

  • euro 774,69 per i motocicli;

  • euro 413,17 per i ciclomotori.

 

In caso di esercizio in forma individuale di arti o professioni la deducibilità è ammessa, nel limite del 40%, limitatamente ad un solo veicolo.

Nel caso in cui l’attività è svolta da società semplici o associazioni, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato.

 

 

Le regole sin qui esposte si applicano a partire dal periodo d’imposta in corso al 27 giugno 2007.

 

Lo stesso D.L.81/2007 ha stabilito però, anche delle regole che si applicano retroattivamente al periodo d’imposta in corso alla data del 03 ottobre 2007.

Per il suddetto periodo la percentuale di deducibilità è pari al 30% fermo restando i limiti di costo deducibile sopra esposti.

 

Gli acconti di novembre relativi alle imposte sui redditi potranno essere ricalcolati tenendo conto degli effetti delle nuove disposizioni.

 

 

Esempio:

Si veda come va calcolata la quota di ammortamento deducibile relativamente ad una autovettura del costo di 16.000 euro di un professionista. Il coefficiente di ammortamento applicabile è del 25%.

 

Costo autovettura

16.000

Costo deducibile: 16.000 x 40% =

6.400

Quota ammortamento annua: 6.400 x 25% =

1.600

 

 

Si ipotizzi ora che il costo del veicolo sia di 25.000 euro.

 

Costo autovettura

25.000

Costo deducibile: 18.075,99 x 40% =

7.230,39

Quota ammortamento annua: 7.230,39 x 25% =

1.807,60

 

 

 

Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti dell’artista o professionista

Il lavoratore autonomo può concedere l’auto di sua proprietà in uso promiscuo ai propri dipendenti.

Anche questa ipotesi ha subito delle modifiche per effetto del D.L.262/2006 e del D.L.81/2007.

 

  • Prima dell’introduzione del D.L.262/2006, l’art.164 del TUIR prevedeva la deducibilità totale delle quote di ammortamento nel caso di veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.

 

  • Il D.L.262/2006  aveva abrogato la disposizione in esame prevedendo, nel caso di veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, un trattamento analogo sia nell’ipotesi di uso promiscuo per la maggior parte del periodo d’imposta e sia nell’ipotesi di uso promiscuo per meno della maggior parte del periodo d’imposta. In entrambe le ipotesi era deducibile l’importo costituente redditi di lavoro.

 

  • Il D.L.81/2007 ha reintrodotto la distinzione tra uso promiscuo per la maggior parte del periodo d’imposta e uso promiscuo per meno della maggior parte del periodo d’imposta. Nel primo caso è deducibile il 90% del costo del veicolo a partire dal periodo d’imposta in corso al 27 giugno 2007.

    Lo stesso D.L.81/2007 ha stabilito che, retroattivamente, per il periodo d’imposta in corso alla data del 03 ottobre 2007 la deduzione si applica nel limite del 65% del costo.

     

Tabella 11 – Deducibilità del costo dei veicoli prima e dopo il D.L.262/2006

 

Prima del D.L.262/2006

Dopo il D.L.262/2006

Dopo il D.L.81/2007

per l'esercizio 2006

Dopo il D.L.81/2007

per l'esercizio 2007

Autovetture, autocaravan; motocicli e ciclomotori

Deduzione del 50% con limiti di costo. Deducibile il costo di 1 solo veicolo o, in caso di associazioni, il costo di un veicolo per ogni associato.

Deduzione del 25% con limiti di costo. Deducibile il costo di 1 solo veicolo o, in caso di associazioni, il costo di un veicolo per ogni associato.

Deduzione del 30% con limiti di costo. Deducibile il costo di 1 solo veicolo o, in caso di associazioni, il costo di un veicolo per ogni associato. Deduzione del 40% con limiti di costo. Deducibile il costo di 1 solo veicolo o, in caso di associazioni, il costo di un veicolo per ogni associato.

Veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti:

  

 

  • per la maggior parte del periodo d'imposta

Deducibile l'intero costo

 

 

Deducibile l’importo costituente reddito di lavoro dipendente Deducibile il 65% del costo Deducibile il 90% del costo
  • per meno della maggior parte del periodo d'imposta
Deducibile l’importo costituente reddito di lavoro dipendente Deducibile l’importo costituente reddito di lavoro dipendente Deducibile l’importo costituente reddito di lavoro dipendente

 

 
   
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