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La materia è stata oggetto di due recenti
modifiche:
Entrambi i decreti hanno modificato l’art.164 del
TUIR che contiene le
regole relative alla deduzione delle spese inerenti i veicoli a motore.
L’articolo in questione contiene le norme relative alla determinazione del
reddito di impresa e quelle relative al reddito di lavoro autonomo.
La disposizione in esame riguarda
esclusivamente i mezzi di trasporto a motore utilizzati dal
professionista, dunque:
La norma ipotizza che, artisti e
professionisti, impiegano in modo promiscuo i mezzi a motore di
proprietà utilizzandoli sia per l’esercizio dell’attività artistica e
professionale che per i bisogni personali e familiari. Il legislatore,
volendo evitare di determinare caso per caso la percentuale di utilizzo
professionale del mezzo di trasporto, ha deciso di introdurre una
limitazione alla deduzione del costo di tali veicoli.
Prima del D.L.262/2006 l’art.164 del
TUIR prevedeva la deducibilità del costo dei mezzi di trasporto a motore di
proprietà del professionista nei limiti del 50% del costo e
limitatamente ad un solo mezzo di trasporto per ogni professionista. Nel
caso di attività artistica o professionale svolta da società semplici o da
associazioni di professionisti la limitazione si estende ad un veicolo per
ogni socio o associato.
Inoltre era previsto un limite massimo alla
deducibilità del costo dei veicoli a motori dei professionisti in modo da
non tenere conto della parte di
costo di acquisizione che eccede:
-
18.075,99 euro nel caso
autovetture e autocaravan;
-
4.131,66 euro nel caso di
motocicli;
-
2.065,83 euro nel caso di
ciclomotori.
Dopo l’introduzione del D.L.262/2006.
Il D.L.262/2006 ha ridotto la percentuale di deducibilità del costo
dei mezzi di trasporto a motore di proprietà del professionista dal 50% al 25% del costo,
fermo restanto i limiti massimi di costo deducibili, sopra riportati,
e la deducibilità limitata ad un solo mezzo
di trasporto per ogni professionista.
La modifica doveva avere effetto a partire dal
periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto,
quindi a partire dal 2006.
Dopo l'introduzione del D.L.81/2007.
Dopo l’approvazione di tale decreto l’art.164
del TUIR stabilisce che, nella determinazione del reddito di lavoro
autonomo, il costo dei veicoli a motore è deducibile nella misura del
40%. Inoltre non si tiene conto della parte di costo di acquisto o
di leasing che eccede i consueti limiti, ovvero:
-
euro 18.075,99 per le autovetture e gli
autocaravan;
-
euro 4.131,66 per i motocicli;
-
euro 2.065,83 per i ciclomotori.
Se i beni sono posseduti in base a contratto
di noleggio, non si tiene conto della parte di costo che eccede:
-
euro 3.615,20 per le autovetture e gli
autocaravan;
-
euro 774,69 per i motocicli;
-
euro 413,17 per i ciclomotori.
In caso di esercizio in forma individuale
di arti o professioni la deducibilità è ammessa, nel limite del 40%,
limitatamente ad un solo veicolo.
Nel caso in cui l’attività è svolta da
società semplici o associazioni, la deducibilità è consentita
soltanto per un veicolo per ogni socio o associato.
Le regole sin qui esposte si applicano a
partire dal periodo d’imposta in corso al 27 giugno 2007.
Lo stesso D.L.81/2007 ha stabilito però, anche
delle regole che si applicano retroattivamente al periodo
d’imposta in corso alla data del 03 ottobre 2007.
Per il suddetto periodo la percentuale di
deducibilità è pari al 30% fermo restando i limiti di costo
deducibile sopra esposti.
Gli acconti di novembre relativi alle imposte
sui redditi potranno essere ricalcolati tenendo conto degli effetti delle
nuove disposizioni.
Esempio:
Si veda come va calcolata la quota di
ammortamento deducibile relativamente ad una autovettura del costo di 16.000
euro di un professionista. Il coefficiente di ammortamento applicabile è del
25%.
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Costo autovettura |
16.000 |
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Costo deducibile: 16.000 x 40% = |
6.400 |
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Quota ammortamento annua: 6.400 x 25% = |
1.600 |
Si ipotizzi ora che il costo del veicolo sia
di 25.000 euro.
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Costo autovettura |
25.000 |
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Costo deducibile: 18.075,99 x 40% = |
7.230,39 |
|
Quota ammortamento annua: 7.230,39 x 25% = |
1.807,60 |
Auto concesse in uso promiscuo ai
dipendenti dell’artista o professionista
Il lavoratore autonomo può concedere l’auto di
sua proprietà in uso promiscuo ai propri dipendenti.
Anche questa ipotesi ha subito delle modifiche
per effetto del D.L.262/2006 e del D.L.81/2007.
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Il D.L.262/2006 aveva abrogato la
disposizione in esame prevedendo, nel caso di veicoli dati in uso promiscuo
ai dipendenti, un trattamento analogo sia nell’ipotesi di uso promiscuo per
la maggior parte del periodo d’imposta e sia nell’ipotesi di uso promiscuo
per meno della maggior parte del periodo d’imposta. In entrambe le ipotesi
era deducibile l’importo costituente redditi di lavoro.
-
Il D.L.81/2007
ha reintrodotto la distinzione tra uso
promiscuo per la maggior parte del periodo d’imposta e uso promiscuo per
meno della maggior parte del periodo d’imposta. Nel primo caso è deducibile
il 90% del costo del veicolo a
partire dal periodo d’imposta in corso al 27 giugno 2007.
Lo stesso D.L.81/2007 ha stabilito che,
retroattivamente, per il periodo d’imposta in corso alla data del 03
ottobre 2007 la deduzione si applica nel limite del 65% del costo.
Tabella 11 – Deducibilità del costo dei
veicoli prima e dopo il D.L.262/2006
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Prima del D.L.262/2006 |
Dopo il D.L.262/2006 |
Dopo il D.L.81/2007
per l'esercizio 2006 |
Dopo il D.L.81/2007
per l'esercizio 2007 |
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Autovetture, autocaravan; motocicli e ciclomotori |
Deduzione del 50% con limiti di costo.
Deducibile il costo di 1 solo veicolo o, in caso di associazioni, il
costo di un veicolo per ogni associato. |
Deduzione del 25% con limiti di costo.
Deducibile il costo di 1 solo veicolo o, in caso di associazioni, il
costo di un veicolo per ogni associato. |
Deduzione del 30% con limiti di costo.
Deducibile il costo di 1 solo veicolo o, in caso di associazioni, il
costo di un veicolo per ogni associato. |
Deduzione del 40% con limiti di costo.
Deducibile il costo di 1 solo veicolo o, in caso di associazioni, il
costo di un veicolo per ogni associato. |
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Veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti:
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- per la maggior parte del periodo d'imposta
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Deducibile l'intero costo
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Deducibile
l’importo costituente reddito di lavoro dipendente |
Deducibile
il 65% del costo |
Deducibile
il 90% del costo |
- per meno della maggior parte del periodo
d'imposta
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Deducibile
l’importo costituente reddito di lavoro dipendente |
Deducibile
l’importo costituente reddito di lavoro dipendente |
Deducibile
l’importo costituente reddito di lavoro dipendente |
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