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Nonostante il reddito di lavoro autonomo sia
determinato applicando il criterio di cassa, esistono alcune spese
per le quali è prevista una deroga. Tra queste spese, abbiamo il TFR, le
quote di ammortamento dei beni strumentali, le spese di ammodernamento,
ristrutturazione e manutenzione straordinaria. In questi casi, infatti, la
spesa è deducibile secondo il criterio di competenza.
A tale proposito, la Norma di
Comportamento n. 146 dell’Associazione dei Dottori Commercialisti di Milano
sottolinea come, l’art.54 del TUIR
che detta le regole da seguire
per la determinazione del reddito di lavoro autonomo, stabilisce al comma 1
che tale reddito è dato dalla differenza tra compensi percepiti e “spese”
sostenute nel periodo d’imposta, mentre nel secondo comma, laddove si parla
di calcolo di quote di ammortamento, lo stesso articolo utilizza l’espressione “costo”
prevedendo che sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non
superiori a quelle risultanti dall’applicazione al costo dei beni dei
coefficienti di ammortamento ministeriali.
L’uso di queste due diverse espressioni (spesa
e costo) rivela, secondo la norma n.146, l’intenzione del legislatore di
introdurre, prevedendo la deduzione di quote di ammortamento, una deroga al
principio di cassa con l’istituzione del principio di competenza.
Conseguenza di tale affermazione sarebbe che il bene acquistato in un
periodo d’imposta sarebbe deducibile già da quel periodo anche se dovesse
essere pagato in un esercizio successivo.
Questa teoria non è condivisa da tutti.
Secondo alcuni, infatti, il secondo comma dell’art.54 del TUIR non
introdurrebbe il principio di competenza nel calcolo del reddito di lavoro
autonomo, ma avrebbe come scopo, semplicemente, quello di graduare nel tempo
la deduzione dei costi per beni strumentali. Secondo questa impostazione, le
quote di ammortamento relative ad un bene strumentale sarebbero deducibili
solamente a partire dall’esercizio in cui il bene è stato pagato e dunque la
spesa è stata sostenuta.
Secondo questa impostazione, il secondo comma
dell’art.54 del TUIR ha posto attenzione al concetto di capacità
contributiva previsto dall’art.53 della Costituzione italiana che
recita: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione
della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a
criteri di progressività”.
A tale proposito occorre osservare che
l’Agenzia delle entrate, con la R.M. 163 del 22/10/2001 ha affermato che,
nel caso in cui il professionista riceva dei contributi in conto impianti e
in conto esercizio questi vanno imputati in riduzione delle "spese
sostenute”.
L’uso dell’espressione “spese sostenute”
farebbe ritenere che anche per l’Amministrazione finanziaria il secondo
comma dell’art.54 del TUIR non abbia voluto introdurre il principio di
competenza così come previsto nella determinazione del reddito d’impresa. |