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Le società di capitali e gli enti
commerciali residenti nel territorio dello Stato, che pagano l’IRES,
determinano la base imponibile IRAP nel modo seguente:
Differenza tra
Valore della produzione indicata alla
lettera A del Conto economico
e
Costo della produzione indicato alla
lettera B del Conto economico
Dal
costo della produzione (lettera B del Conto economico) occorre
escludere le seguenti voci:
-
costi per il personale dipendente
(B.9 del Conto economico)
-
svalutazioni delle immobilizzazioni
(B .10 del Conto economico)
-
svalutazioni di crediti compresi nell’attivo circolante e
nelle disponibilità liquide
(B. 10-d del Conto economico)
-
accantonamenti per rischi
(B.12 del Conto economico)
-
altri accantonamenti
(B.13 del Conto economico)
Hanno un
trattamento analogo alle spese per personale anche eventuali spese
della stessa natura classificate in voci del Conto economico diverse dalla
B-9.
Non sono
deducibili neppure i costi per lavoro occasionale, i compensi per
contratti collaborazione coordinata collaborativa e a progetto e per
associazione in partecipazione di solo lavoro.
Quindi la base
imponibile andrà determinata nel modo seguente:
Valore della produzione indicata alla
lettera A del Conto economico
-
Costo della produzione indicato alla
lettera B del Conto economico
+ costi
per il personale dipendente (B.9 del Conto economico)
+
svalutazioni delle immobilizzazioni (B .10 del Conto economico)
+
svalutazioni di crediti compresi nell’attivo circolante e nelle
disponibilità liquide (B. 10-d del Conto economico)
+
accantonamenti per rischi (B.12 del Conto economico)
+
altri accantonamenti (B.13 del Conto economico)
ALCUNE VOCI PARTICOLARI
Un trattamento particolare è riservato ad
alcune voci del Conto economico.
Non sono
deducibili:
Concorrono
alla formazione della base imponibile:
-
i
contributi erogati in base a norma di legge;
-
le
plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di
immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio
dell’impresa, né beni merce.
Sono
deducibili le quote di ammortamento del costo sostenuto per
l’acquisto di marchi d’impresa e dell’avviamento in misura
non superiore a 1/18 del costo, indipendentemente dall’imputazione a
Conto economico.
Nel
determinare la base imponibile IRAP si deve tenere conto esclusivamente dei
valori di bilancio e non di quelli soggetti a tassazione ai fini IRES. |