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IRAP


 

4° Lezione

 

Base imponibile IRAP per soggetti IRES

 

 
 

Le società di capitali e gli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato, che pagano l’IRES, determinano la base imponibile IRAP nel modo seguente:

 

Differenza tra

Valore della produzione indicata alla lettera A del Conto economico

e

Costo della produzione indicato alla lettera B del Conto economico

 

 

Dal costo della produzione (lettera B del Conto economico) occorre escludere le seguenti voci:

  • costi per il personale dipendente (B.9 del Conto economico)

  • svalutazioni delle immobilizzazioni (B .10 del Conto economico)

  • svalutazioni di crediti compresi nell’attivo circolante e nelle disponibilità liquide (B. 10-d del Conto economico)

  • accantonamenti per rischi (B.12 del Conto economico)

  • altri accantonamenti (B.13 del Conto economico)

 

Hanno un trattamento analogo alle spese per personale anche eventuali spese della stessa natura classificate  in voci del Conto economico diverse dalla B-9.

Non sono deducibili neppure i costi per lavoro occasionale, i compensi per contratti collaborazione coordinata collaborativa e a progetto e per associazione in partecipazione di solo lavoro.

 

Quindi la base imponibile andrà determinata nel modo seguente:

 

Valore della produzione indicata alla lettera A del Conto economico

-

Costo della produzione indicato alla lettera B del Conto economico

+ costi per il personale dipendente (B.9 del Conto economico)

+ svalutazioni delle immobilizzazioni (B .10 del Conto economico)

+ svalutazioni di crediti compresi nell’attivo circolante e nelle disponibilità liquide (B. 10-d del Conto economico)

+ accantonamenti per rischi (B.12 del Conto economico)

+ altri accantonamenti (B.13 del Conto economico)

 

 

ALCUNE VOCI PARTICOLARI

Un trattamento particolare è riservato ad alcune voci del Conto economico.

 

Non sono deducibili:

  • la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;

  • le perdite su crediti;

  • l’ICI.

 

Concorrono alla formazione della base imponibile:

  • i contributi erogati in base a norma di legge;

  • le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni merce.

 

Sono deducibili le quote di ammortamento del costo sostenuto per l’acquisto di marchi d’impresa e dell’avviamento in misura non superiore a 1/18 del costo, indipendentemente dall’imputazione a Conto economico.

 

Nel determinare la base imponibile IRAP si deve tenere conto esclusivamente dei valori di bilancio e non di quelli soggetti a tassazione ai fini IRES.

 
     

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