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Programma per la comunicazione degli elenchi clienti e fornitori


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Elenco clienti e fornitori - Tutto quello che c'è da sapere

 


 
Approfondimento del 14.09.2007

 

L’art.37, comma 8, del Dl 223/2006 (convertito dalla L.248/2006) ha reintrodotto l’obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori.

La legge n.127/2007 ha previsto delle semplificazioni in merito.

Di seguito si riportano le caratteristiche salienti del nuovo adempimento e le semplificazioni previste per la prima applicazione di tale obbligo.

 

 

Previsione normativa:

L’art.37, comma 8, del DL 223/2006 ha previsto l’obbligo di presentare:

  • l’elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell’anno (elenco clienti)

  • l’elenco dei soggetti, titolari di partita IVA, da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta (elenco fornitori).

 

Soggetti obbligati:

L’obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori riguarda tutti i titolari di partita IVA compresi i soggetti che non hanno l’obbligo di presentare la comunicazione annuale dati IVA.

 

Nei casi di fusione, incorporazione, e altre operazioni straordinarie l’obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori  ricade in capo alla società fusa o incorporata, scissa o trasformata.

 

Limitatamente all’anno di imposta 2006 sono esonerati dall’obbligo di presentare gli elenchi:

 

  • le imprese in regime di contabilità semplificata;

  • gli esercenti arti e professioni;

  • i soggetti iscritti nei registri nazionali, regionali e provinciali istituiti ai sensi della legge 383/2000 (associazioni di promozione sociale) e della legge 266/1992 (associazioni di volontariato)  e quelli iscritti nelle anagrafe delle onlus.

Termine di presentazione:

Gli elenchi devono essere presentati esclusivamente per via telematica, entro il 60° giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione annuale dati IVA. La scadenza del termine, dunque, è il 29 aprile.

 

Per quanto concerne la trasmissione degli elenchi relativi al 2006 il termine è il 15 ottobre 2007. Tale termine è differito al 15 novembre 2007 per i contribuenti che, nel 2006, hanno realizzato un volume d’affari non superiore ai limiti previsti per le liquidazioni trimestrali dell’IVA, ovvero:

·    

  • 309.874,14 euro nel caso di imprese di servizi ed esercenti arti e professioni;

  • 516.456,90 euro negli altri casi.

Dati da indicare:

Negli elenchi dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

  • codice fiscale e partita IVA del soggetto

  • anno di riferimento;

  • codice fiscale del soggetto nei cui confronti sono state emesse fatture nell’anno di riferimento. In caso di cointestazione della fattura devono essere indicati tutti i soggetti;

  • eventuale partita IVA del cliente;

  • codice fiscale e partita IVA di ciascun soggetto da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini IVA;

  • per ciascun cliente o fornitori, l’importo complessivo delle operazioni effettuate nell’anno, distinto tra imponibili, non imponibili ed esenti, al netto delle relative note di variazione che si riferiscono all’operazione stessa e l’importo dell’imposta afferente;

  • per ciascun soggetto e per ciascuna tipologia di operazione, l’eventuale importo complessivo delle note di variazione e dell’eventuale imposta afferente, relativa alle annualità precedenti.

L’anno cui occorre fare riferimento è quello della fattura o della nota di variazione e non quello della sua registrazione.

 

Per gli elenchi relativi al 2006:

  • gli elenchi clienti non devono comprendere i soggetti non titolari di partita IVA;

  • è sufficiente indicare il numero di partita IVA dei clienti o dei fornitori e non si rende necessaria l’indicazione del codice fiscale.

Inoltre non vanno indicati i seguenti documenti:

  • fatture, emesse e ricevute, di importo inferiore a 154,94 euro registrate cumulativamente;

  • fatture emesse e ricevute, per le quali non è prevista la registrazione IVA;

  • fatture registrate cumulativamente nel registro dei corrispettivi;

  • le note di variazione relative ad operazioni di anni precedenti.

  

Operazioni da non indicare:

Non devono essere indicati negli elenchi le seguenti operazioni:

·        

  • cessioni e acquisti intracomunitari di beni e servizi;

  • importazioni;

  • esportazioni di cui all’art.8 del comma 1 lettera a) e b) del Dpr 633/72.

Sanzioni

In caso di violazioni in materia di elenchi clienti e fornitori, quali omissione, inesattezze, incompletezza, si applica una sanzione da 258 a 2.065 euro.

 

E’ possibile ricorrere al ravvedimento operoso.

 

 

 

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