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L’art.37, comma 8, del Dl 223/2006 (convertito
dalla L.248/2006) ha reintrodotto l’obbligo di presentazione degli elenchi
clienti e fornitori.
La legge n.127/2007 ha previsto delle
semplificazioni in merito.
Di seguito si riportano le caratteristiche
salienti del nuovo adempimento e le semplificazioni previste per la prima
applicazione di tale obbligo.
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Previsione normativa: |
L’art.37, comma 8, del DL 223/2006 ha previsto
l’obbligo di presentare:
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l’elenco dei soggetti nei cui confronti sono
state emesse fatture nell’anno (elenco clienti)
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l’elenco dei soggetti, titolari di partita IVA,
da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell’applicazione
dell’imposta (elenco fornitori).
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Soggetti obbligati: |
L’obbligo di presentazione degli elenchi clienti e
fornitori riguarda tutti i titolari di partita IVA compresi i
soggetti che non hanno l’obbligo di presentare la comunicazione annuale
dati IVA.
Nei casi di fusione, incorporazione, e altre
operazioni straordinarie l’obbligo di presentazione degli elenchi
clienti e fornitori ricade in capo alla società fusa o
incorporata, scissa o trasformata.
Limitatamente all’anno di imposta 2006 sono
esonerati dall’obbligo di presentare gli elenchi:
-
le imprese in regime di
contabilità semplificata;
-
gli esercenti arti e professioni;
-
i soggetti iscritti nei registri
nazionali, regionali e provinciali istituiti ai sensi della legge
383/2000 (associazioni di promozione sociale) e della legge
266/1992 (associazioni di volontariato) e quelli iscritti
nelle anagrafe delle onlus.
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Termine di presentazione: |
Gli elenchi devono essere presentati esclusivamente
per via telematica, entro il 60° giorno successivo alla
scadenza del termine per la presentazione della comunicazione annuale
dati IVA. La scadenza del termine, dunque, è il 29 aprile.
Per quanto concerne la trasmissione degli elenchi
relativi al 2006 il termine è il 15 ottobre 2007. Tale termine è
differito al 15 novembre 2007 per i contribuenti che, nel 2006,
hanno realizzato un volume d’affari non superiore ai limiti previsti per
le liquidazioni trimestrali dell’IVA, ovvero:
·
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309.874,14 euro nel caso di
imprese di servizi ed esercenti arti e professioni;
-
516.456,90 euro negli altri
casi.
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Dati da indicare: |
Negli elenchi dovranno essere riportate le seguenti
informazioni:
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codice fiscale e partita IVA del soggetto
-
anno di riferimento;
-
codice fiscale del soggetto nei cui
confronti sono state emesse fatture nell’anno di riferimento. In caso
di cointestazione della fattura devono essere indicati tutti i
soggetti;
-
eventuale partita IVA del cliente;
-
codice fiscale e partita IVA di ciascun
soggetto da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini IVA;
-
per ciascun cliente o fornitori,
l’importo complessivo delle operazioni effettuate nell’anno, distinto
tra imponibili, non imponibili ed esenti, al netto delle relative note
di variazione che si riferiscono all’operazione stessa e l’importo
dell’imposta afferente;
-
per ciascun soggetto e per ciascuna
tipologia di operazione, l’eventuale importo complessivo delle note di
variazione e dell’eventuale imposta afferente, relativa alle annualità
precedenti.
L’anno cui occorre fare riferimento è
quello della fattura o della nota di variazione e non quello della sua
registrazione.
Per gli elenchi relativi al 2006:
-
gli elenchi clienti non devono
comprendere i soggetti non titolari di partita IVA;
-
è sufficiente indicare il numero di
partita IVA dei clienti o dei fornitori e non si rende necessaria
l’indicazione del codice fiscale.
Inoltre non vanno indicati i seguenti
documenti:
-
fatture, emesse e ricevute, di importo
inferiore a 154,94 euro registrate cumulativamente;
-
fatture emesse e ricevute, per le quali
non è prevista la registrazione IVA;
-
fatture registrate cumulativamente nel
registro dei corrispettivi;
-
le note di variazione relative ad
operazioni di anni precedenti.
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Operazioni da non indicare: |
Non devono essere indicati negli elenchi le
seguenti operazioni:
·
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Sanzioni |
In caso di violazioni in materia di elenchi clienti
e fornitori, quali omissione, inesattezze, incompletezza, si applica una
sanzione da 258 a 2.065 euro.
E’ possibile ricorrere al ravvedimento operoso. |
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