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Il
TFR è un istituto disciplinato dall’art.2120 del Codice civile.
Esso è una sorta di retribuzione differita che viene corrisposta al
momento della cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa.
Cerchiamo
di comprende come viene calcolata la quota da accantonare annualmente.
L’art.2120
stabilisce che il TFR si calcola
sommando, per ciascun anno di servizio, una quota pari e comunque non
superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per
13,5. Il trattamento accantonato, con esclusione della quota maturata
nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno,
con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa
e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di
dicembre dell'anno precedente.
Esaminiamo
meglio la norma.
La
prima cosa da fare per calcolare l’accantonamento al TFR è quella di
prendere la retribuzione dovuta per l’anno e dividerla per 13,5.
Quota
da accantonare = Retribuzione annua : 13,5
Vediamo
ora quali elementi della retribuzione vanno presi in considerazione per il
calcolo della retribuzione annua. Sempre l’art.2120 del Codice civile
precisa che, nel calcolo della retribuzione annua occorre comprendere
tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura,
corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e
con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese.
In
linea di massima, quindi, vanno escluse solamente le somme
corrisposte a titolo occasionale e i rimborsi spese.
Di
conseguenza, nel calcolare la retribuzione annua si deve tenere conto delle
seguenti voci:
-
paga
base;
-
indennità
di contingenza;
-
E.D.R.;
-
scatti
di anzianità
-
superminimi;
-
indennità
di mancato preavviso;
-
indennità
di cassa;
-
equivalente
di prestazioni corrisposte in natura;
-
mensilità
aggiuntive (tredicesima e quattordicesima mensilità).
Vanno
invece esclusi:
-
i
rimborsi spese;
-
le
liberalità;
-
gli
sconti per l’utilizzo di beni aziendali;
-
le
indennità per ferie non godute;
-
gli
straordinari non programmati;
-
le
indennità di trasferta.
Sono
anche da escludere i premi corrisposti una tantum, a meno che essi
non vengono corrisposti periodicamente (ad esempio ogni anno), diventando
così abituali.
Occorre però precisare che i CCNL possono
stabilire che la retribuzione da assumere per il calcolo dell’accantonamento
al TFR sia determinata considerando anche alcuni elementi esclusi dall’art.2120
del Codice civile, o escludendo alcuni elementi che secondo tale articolo
andrebbero ricompresi.
La
quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi
come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
L’art.2120
del Codice civile prosegue stabilendo che, in caso di sospensione della
prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui
all'art. 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale
sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella
retribuzione l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe
avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Quindi,
nei casi di infortunio, malattia, maternità, cassa
integrazione ordinaria e straordinaria, contratti di solidarietà,
aspettativa per gli amministratori locali, si deve tenere conto della
retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito in caso di normale
svolgimento della prestazione lavorativa, senza calcolare eventuali indennità
sostitutive corrisposte dagli istituti assicuratori.
Dall’importo
così determinato occorre detrarre una cifra pari allo 0,50% a
carico del dipendente che va a finanziare il Fondo Adeguamento Pensioni
gestito dall’INPS. Tale importo viene calcolato sull’imponibile
previdenziale dell’anno in corso che potrebbe non coincidere con la
retribuzione annua.
Bisogna
poi procedere alla rivalutazione dell’accantonamento risultante al
31/12 dell’anno procedente: quindi si rivalutano le quote accantonate
negli anni precedenti, mentre dalla rivalutazione è esclusa la quota
maturata nell’anno.
La
rivalutazione viene effettuata applicando:
-
un
tasso fisso dell’1,5%;
-
un
tasso pari al 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese
di dicembre dell'anno precedente.
Rivalutazione
= TFR accantonato negli anni precedenti x (1,5 + 75% incremento indice ISTAT)
Ai
fini della applicazione del tasso di rivalutazione per frazioni di anno,
l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione
del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente.
Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come
mese intero.
La
rivalutazione del TFR è soggetta all’imposta sostitutiva pari all’11%.
Tale imposta viene pagata dal datore di lavoro in acconto entro il 16/12 di
ogni anno e a saldo entro il 16/02 dell’anno successivo. Anche se versata
dal datore di lavoro, l’imposta, di fatto, grava sul lavoratore. Anche
questa imposta viene decurtata dal TFR.
Facciamo
un esempio per vedere come calcolare la quota di accantonamento al fondo TFR.
Esempio.
Retribuzioni
lorde corrisposte nel corso dell’anno: 1.485.000 euro;
Incremento
dell’indice ISTAT: 5%
Fondo
TFR preesistente: 380.000
Si
ipotizza che l’imponibile previdenziale dell’anno sia pari alle
retribuzioni lorde dello stesso.
Ecco
i calcoli da effettuare.
Quota
di accantonamento:
quota
annua – 1.485.000 : 13,50 = 110.000
fondo
garanzia INPS 0,50% - 110.000 x 0,50% = 550
quota
annua accantonamento netto – 110.000 – 550 = 109.450
rivalutazione
fondo preesistente – 380.000 x 5,24 = 1.991.200
imposta
sostitutiva IRPEF 11% - 1.991.200 x 11% = 219.032
rivalutazione
netta fondo preesistente – 1.772.168
Il
valore 5,24 è stato così determinato:
coefficiente
fisso 1,5% + 75% indice istat 5 = 1,5 + 3,75 = 5,25%
Totale
accantonamento netto– 109.450 + 1.772.168 = 1.881.618
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