|
Cos’è il CUD |
CUD
è una sigla che sta per certificazione unica dei redditi di lavoro
dipendente. Tale documento serve anche per la certificazione dei
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente come, ad esempio, i
redditi di pensione.
|
|
A chi va consegnato il CUD |
Il CUD deve essere consegnato dal datore di lavoro o dall’ente che eroga
trattamenti pensionistici, al contribuente (dipendente,
pensionato o percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente).
|
|
In quante copie va consegnato il CUD
|
Il CUD deve essere consegnato in duplice copia al contribuente. |
|
Entro quale data va consegnato il CUD
|
Il CUD deve essere consegnato al contribuente entro il 28 febbraio
del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi
certificati (il CUD 2009, che certifica i redditi 2008, deve essere
consegnato entro il 28 febbraio 2009).
In caso di cessazione del rapporto di lavoro il CUD deve essere
consegnato entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente.
|
|
Come va consegnato il CUD |
Il CUD può essere consegnato in forma cartacea o in formato
elettronico.
Il sostituto d’imposta può trasmettere al
contribuente la certificazione in formato elettronico, purché sia
garantita al dipendente la possibilità di entrare nella disponibilità
della stessa e di poterla materializzare per i successivi adempimenti.
La trasmissione
del CUD in formato elettronico può essere utilizzata solo nei confronti
dei contribuenti dotati degli strumenti necessari per ricevere e
stampare la certificazione rilasciata per via elettronica.
La trasmissione
per via elettronica è esclusa nel caso in cui
il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione
relativa al dipendente deceduto e quando il dipendente abbia cessato il
rapporto di lavoro.
|
|
Dati da indicare nel CUD 2009 |
Nel CUD 2009
vanno indicati i dati relativi ai redditi corrisposti nell’anno 2008, le
relative ritenute operate, le detrazioni effettuate, i dati
previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata e/o
dovuta all’INPS, all’INPDAP e all’IPOST nonché l’importo dei contributi
previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati o dovuti
agli stessi enti previdenziali.
|
|
Utilizzo del CUD da parte del contribuente |
Il contribuente
che nell’anno ha posseduto soltanto i redditi attestati nel CUD, è
esonerato dalla presentazione all’Agenzia delle Entrate della
dichiarazione dei redditi, a condizione che siano state correttamente
effettuate le operazioni di conguaglio.
Sempre a
condizione che siano state correttamente effettuate le operazioni di
conguaglio, è esonerato dall’obbligo di presentazione della
dichiarazione dei redditi il contribuente che è titolare soltanto di più
trattamenti pensionistici per i quali si sono rese applicabili le
disposizioni concernenti il “casellario delle pensioni”.
Il contribuente
esonerato può, tuttavia, presentare la dichiarazione
dei redditi
qualora, ad esempio, nell’anno abbia sostenuto oneri diversi da quelli
eventualmente attestati nel CUD che intende portare in deduzione dal
reddito o in detrazione dall’imposta.
|