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Ipotizziamo il caso di una società in nome
collettivo costituita da 2 soci.
Cosa accade nell’ipotesi in cui uno dei due
soci muore?
Le società sono imprese collettive
che vengono costituite mediante la stipula di un contratto, detto
contratto di società o anche atto costitutivo.
Con il contratto di società due o
più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di
un'attività economica, allo scopo di dividerne gli utili.
Il contratto di società è, dunque, un
contratto plurilaterale, anche se il nostro ordinamento giuridico
ammette, in alcuni casi, la possibilità che la società si costituisca con
atto unilaterale da parte di una sola persona. E’ il caso, ad esempio, della
costituzione della società unipersonale per azioni o a responsabilità
limitata.
Le società in nome collettivo sono
società di persone la cui costituzione presuppone sempre la presenza di due
o più soci.
La sopravvenuta mancanza della pluralità
dei soci può costituire causa di scioglimento della società.
La sopravvenuta mancanza della pluralità dei
soci costituisce causa di scioglimento della società, se essa non viene
ricostituita entro il termine di sei mesi.
Pertanto nel caso prospettato, di una snc con
due soli soci, di cui uno decede, per evitare lo scioglimento della società
è necessario che la pluralità dei soci venga ricostituita entro 6 mesi dalla
morte del socio (art.2272 del Codice civile). |