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La Finanziaria 2007 ha apportato alcune
modifiche al TUIR in materia di determinazione del reddito d'impresa.
Le principali novità consistono nella modifica
degli articoli:
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93 - Opere, forniture e servizi di durata
ultrannuale;
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102 - Ammortamento di beni materiali;
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107 - Altri accantonamenti.
Opere, forniture e servizi di durata
ultrannuale.
Le disposizioni precedenti prevedevano che le
opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale venissero valutate in
con il criterio dei corrispettivi maturati. Tuttavia era consentita
la possibilità di ridurre la valutazione per
rischio contrattuale in misura non superiore al 2 per cento. La
misura del 2% era elevata al 4% nel caso in cui i corrispettivi per
le opere, forniture e servizi
eseguiti all'estero, erano dovuti da soggetti non residenti.
In alternativa al criterio dei corrispettivi
maturati era previsto, per le imprese che adottavano in bilancio la valutazione in base al metodo del costo,
la possibilità di essere autorizzate ad adottare tale criterio di
valutazione anche ai fini fiscali.
Con le nuove norme non è più consentita la
riduzione per rischio contrattuale. Viene, inoltre, abolita la
possibilità di valutare dette rimanenze in base al criterio del costo.
Ammortamento dei beni materiali.
La Finanziaria 2007 modifica anche le regole
relative all'ammortamento dei beni materiali per quanto concerne gli
impianti di telefonia fissa e mobile.
Le disposizioni precedenti prevedevano la
deducibilità integrale del costo relativo agli impianti di telefonia fissa e
delle spese di gestione. Invece, erano deducibili nella misura del 50% i
costi di acquisto e le spese di gestione relative ai telefoni cellulari.
Le nuove disposizioni stabiliscono che i costi
di acquisto e di gestione degli impianti di telefonia fissa e mobile sono
deducibili nella misura dell'80%. La deduzione
integrale rimane solamente per gli impianti di telefonia dei veicoli
utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese di
autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.
Altri accantonamenti.
La norma modificata dalla Finanziaria 2007
riguarda le
imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio di opere
pubbliche.
Esse
possono effettuare degli accantonamenti, deducibili nel limite massimo del
cinque per cento del costo di ciascun bene, per far fronte a spese di
ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili allo scadere
della concessione e a spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e
trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del
costo dei beni ai quali si riferiscono.
L’accantonamento non è più ammesso in deduzione a partire dal momento in cui
il fondo ha raggiunto l'ammontare complessivo delle spese relative al bene
medesimo sostenute negli ultimi due esercizi.
Nel caso in cui le
spese sostenute in un esercizio dovessero risultare superiori rispetto
all'ammontare del fondo l'eccedenza è
deducibile
nell'esercizio stesso e nei cinque successivi.
La Finanziaria 2007 ha
stabilito che l’eventuale eccedenza deve essere dedotta in quote costanti. |