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Finanziaria 2007 - Le modifiche apportate dalla Finanziaria 2007 in materia di determinazione del reddito d'impresa

 


 
 
 

Approfondimento del 24.03.2007

 

La Finanziaria 2007 ha apportato alcune modifiche al TUIR in materia di determinazione del reddito d'impresa.

 

Le principali novità consistono nella modifica degli articoli:

  • 93 - Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale;

  • 102 - Ammortamento di beni materiali;

  • 107 -  Altri accantonamenti.

 

Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale.

 

Le disposizioni precedenti prevedevano che le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale venissero valutate in con il criterio dei corrispettivi maturati. Tuttavia era consentita la possibilità di ridurre la valutazione per rischio contrattuale in misura non superiore al 2 per cento.  La misura del 2% era elevata al 4% nel caso in cui i corrispettivi per le opere, forniture e servizi eseguiti all'estero, erano dovuti da soggetti non residenti.

 

In alternativa al criterio dei corrispettivi maturati era previsto, per le imprese che adottavano in bilancio la valutazione in base al metodo del costo, la possibilità di essere autorizzate ad adottare tale criterio di valutazione anche ai fini fiscali.

 

Con le nuove norme non è più consentita la riduzione per rischio contrattuale. Viene, inoltre, abolita la possibilità di valutare dette rimanenze in base al criterio del costo.

 

 

Ammortamento dei beni materiali.

 

La Finanziaria 2007 modifica anche le regole relative all'ammortamento dei beni materiali per quanto concerne gli impianti di telefonia fissa e mobile.

Le disposizioni precedenti prevedevano la deducibilità integrale del costo relativo agli impianti di telefonia fissa e delle spese di gestione. Invece, erano deducibili nella misura del 50% i costi di acquisto e le spese di gestione relative ai telefoni cellulari.

 

Le nuove disposizioni stabiliscono che i costi di acquisto e di gestione degli impianti di telefonia fissa e mobile sono deducibili nella misura dell'80%. La deduzione integrale rimane solamente per gli impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.

 

 

Altri accantonamenti.

 

La norma modificata dalla Finanziaria 2007 riguarda le imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio di opere pubbliche.

 

Esse possono effettuare degli accantonamenti, deducibili nel limite massimo del cinque per cento del costo di ciascun bene,  per far fronte a spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili allo scadere della concessione e a spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.

L’accantonamento non è più ammesso in deduzione a partire dal momento in cui il fondo ha raggiunto l'ammontare complessivo delle spese relative al bene medesimo sostenute negli ultimi due esercizi.

Nel caso in cui le spese sostenute in un esercizio dovessero risultare superiori rispetto all'ammontare del fondo l'eccedenza è deducibile  nell'esercizio stesso e nei cinque successivi.

 

La Finanziaria 2007 ha stabilito che l’eventuale eccedenza deve essere dedotta in quote costanti.

 
   

 

 

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