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L’art.2 del TUIR
stabilisce che sono soggetti passivi IRPEF le persone fisiche,
residenti e non residenti nel territorio dello Stato.
Ai fini fiscali sono considerate residenti
le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte
nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello
Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile.
Tuttavia la legge disciplina un’altra ipotesi
nella quale la persona fisica è considerata residente: si tratta dei
cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e
trasferiti in Stati o territori diversi da quelli contenuti in un’apposita
lista compilata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Tale
regola, che per altro ammette la prova contraria, è in vigore dal 01 gennaio
2008.
In precedenza erano considerati residenti,
oltre alle persone fisiche che per la maggior parte del periodo d'imposta
sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel
territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice
civile, anche, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della
popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime
fiscale privilegiato. Anche in questo caso era ammessa la prova contraria.
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