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Riferimenti normativi:
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a
livello civilistico il Libro V – Titolo VI – Capo I – artt. 2511-2545
octiesdecies;
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a
livello fiscale i commi 460-469 dell’art. 1 Legge Finanziaria per il 2005,
che rimandano a varie leggi;
-
a
livello di prassi la Circolare 34/E del 2005.
Le
cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico,
scopo che è riconosciuto dalla Costituzione stessa, laddove all’art. 45
afferma che “la Repubblica riconosce la funzione sociale della
cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione
privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più
idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le
finalità”.
Scopo mutualistico:
è l’intento di fornire beni, servizi ed occasioni di lavoro direttamente
ai
membri
dell’organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che
otterrebbero dal mercato.
Vige il
c.d. principio della porta aperta, in quanto il contratto di società
è aperto all’adesione di terzi, e consente quindi l’ingresso di nuovi soci,
alle condizioni stabilite dall’atto costitutivo.
La
riforma del diritto societario ha eliminato la distinzione tra le coop a
responsabilità illimitata e quelle a responsabilità limitata, prevedendo che
per le obbligazioni sociali risponda soltanto la società con il suo
patrimonio.
Alle
coop, per quanto non previsto dal titolo VI, si applicano le disposizioni
sulle s.p.a.; l'atto costitutivo può però prevedere che trovino
applicazione, in quanto compatibili, le norme sulle s.r.l. nelle coop con un
numero di soci cooperatori inferiore a 20, ovvero con un attivo dello stato
patrimoniale non superiore ad € 1.000.000.
La
riforma, al fine di enfatizzare la funzione sociale delle coop, ha
introdotto la distinzione tra:
− coop
a mutualità prevalente, ovvero quelle che
1)
svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o
utenti di beni o servizi; a questo proposito è necessario che i ricavi dalle
vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci siano superiori
al 50% del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (punto A1 del
CE);
2) si
avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle
prestazioni lavorative dei soci; a tal fine occorre che il costo del lavoro
dei soci sia superiore al 50% del totale del costo del lavoro di cui al
punto B9 del CE;
3) si
avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli
apporti di beni o servizi da parte dei soci; a tale scopo è necessario che
il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni
conferiti dai soci sia rispettivamente superiore al 50% del totale dei costi
dei servizi di cui al punto B7 del CE, ovvero al costo delle merci o
materie prime acquistate o conferite, di cui al punto B6 del CE.
Tali
società devono prevedere, nei propri statuti:
a) il
divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo
dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2,5 punti % rispetto al capitale
effettivamente versato;
b) il
divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai
soci cooperatori in misura superiore a 2 punti % rispetto al limite massimo
previsto per i dividendi;
c) il
divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
d)
l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero
patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi
eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione;
− coop
non a mutualità prevalente, sono le società coop che non rispettano i
limiti suddetti, facendo propria un’organizzazione di impresa più flessibile
e più disponibile all’accesso di capitali esterni.
Tutte le
soc. coop. devono iscriversi in un apposito Albo, in 2 distinte sezioni. Per
le coop a mutualità prevalente l’iscrizione costituisce condizione
necessaria per usufruire delle agevolazioni fiscali che la legge prevede. La
Finanziaria 2005 ha ridisegnato il regime fiscale agevolato delle
coop, distinguendo anche ai fini fiscali le 2 tipologie:
− coop
a mutualità prevalente: ai sensi dell’art. 12 L.904/77 è
esente da IRES l’utile accantonato a riserva indivisibile, con le seguenti
eccezioni:
a) una
quota del 20% per le coop agricole e della piccola pesca;
b) una
quota del 30% per le coop di consumo e di servizi;
c) per
le coop di produzione e lavoro l’unica esenzione riguarda il reddito
imponibile derivante
dall’indeducibilità
dell’IRAP (ovvero l’IRAP diviene deducibile);
d) le
coop sociali beneficiano dell’esenzione totale prevista dal citato art.12;
è
inoltre deducibile il 3% dell’utile obbligatoriamente destinato ai fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; infine non
concorre a formare il reddito imponibile l’IRES riferibile alle
variazioni fiscali in aumento dell’utile civilistico.
Art. 12 L.904/77:
[…] non concorrono a formare il reddito imponibile delle società
cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve
indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle
tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che
all'atto del suo scioglimento.
Sono
ammessi in deduzione i ristorni, ovvero quelle somme attribuite ai
soci a titolo:
a) di
restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati presso la
coop, oppure di maggior corrispettivo maturato a fronte del conferimento dei
beni in confronto al prezzo corrente (per le coop di consumo);
b) di
integrazione della retribuzione ricevuta (per le coop di lavoro).
I
ristorni, da non confondere con gli utili che invece costituiscono
remunerazione del capitale, possono essere distribuiti ai soci senza le
limitazioni che la legge pone alla distribuzione degli utili, qualora
ovviamente il risultato dell’esercizio sia positivo. I ristorni godono di
un’agevolazione doppia, infatti oltre ad essere deducibili dal reddito della
coop, non concorrono neppure a formare il reddito imponibile del socio.
Funzionamento dei ristorni:
la coop pratica anche ai soci, quindi non solo ai terzi, i prezzi di
mercato, per i beni ed i servizi ad essi resi; in un secondo momento
distribuisce agli stessi somme di
denaro a titolo di ristorno, che rappresentano la liquidazione del
vantaggio mutualistico.
Per
quanto riguarda gli interessi passivi corrisposti a fronte delle
somme versate dai soci a titolo di finanziamento, non potendosi applicare
alla coop la disciplina della thin cap per l’impossibilità per i soci
di detenere una partecipazione qualificata, è stata comunque introdotta una
limitazione consistente nell’indeducibilità degli interessi passivi per la
parte che eccede la misura minima degli interessi spettanti ai detentori di
buoni postali fruttiferi (intorno all’1,2-1,4%), aumentata di 0,9 punti %.
− coop
non a mutualità prevalente: è esente da IRES solo il 30% dell’utile
netto, qualora sia accantonato a riserva indivisibile prevista dallo
statuto; è inoltre deducibile la quota del 3% degli utili, destinata ai
fondi mutualistici; si applicano infine le disposizioni sui ristorni e sul
limite alla deducibilità degli interessi passivi corrisposti ai soci.
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