La manovra-bis è stata pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n.153 il 04 luglio 2006. Molte sono le novità
che essa introduce e che riguardano imprese e professionisti. Alcune di esse
andranno a modificare le regole attuali contenute nel TUIR e, dunque,
incideranno sulla determinazione del reddito d’impresa.
In questo approfondimento ci occuperemo
proprio di queste novità.
Ammortamento autoveicoli
Normativa precedente.
La deducibilità dei costi relativi agli
autoveicoli dell’impresa è sempre stata limitata. Così, il costo d’acquisto
delle autovetture è, in genere, deducibile solo al 50% e nei limiti
dell’importo massimo di euro 18.075,99.
Agli autoveicoli si possono anche
applicare le regole relative all’ammortamento anticipato e a quello
ridotto proprie di tutte le categorie di immobilizzazioni materiali.
Cosa
prevede la manovra-bis.
Gli ammortamenti anticipati non
potranno più essere applicati ai mezzi di trasporto impiegati
nell’esercizio dell’impresa.
Decorrenza della nuova regola.
La regola troverà applicazione a partire
dalla determinazione del reddito d’impresa del 2006.
Opere e servizi di durata ultrannaule
Normativa precedente.
Le opere e i servizi di durata ultrannuale
possono essere valutati con due criteri differenti:
·
in base ai corrispettivi pattuiti e allo stato di
avanzamento dei lavori
oppure
·
in base al costo. In questa seconda ipotesi
l’impresa deve chiedere l'autorizzazione all'Ufficio imposte e il criterio
del costo deve essere applicato a tutte le opere di durata ultrannuale.
Nel caso di valutazione in base ai
corrispettivi pattuiti e allo stato di avanzamento dei lavori, il valore
determinato può essere ridotto per rischi contrattuali fino al 2%.
Questo limite è elevato al 4% nel caso di opere eseguite all'estero se il
debitore non risiede nel territorio dello Stato.
Cosa prevede la manovra-bis.
La
valutazione delle opere e dei servizi di durata ultrannuale continua ad
essere effettuata sulla base dei corrispettivi pattuiti e dello stato di
avanzamento dei lavori, mentre è stata soppressa la possibilità di
operare una svalutazione per rischi contrattuali.
Decorrenza della nuova regola.
La regola troverà applicazione a partire
dalla determinazione del reddito d’impresa del 2006.
Ammortamento beni immateriali
Normativa precedente.
Per i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, i brevetti
industriali, processi, formule e informazioni, relativi ad esperienze
acquisite in campo industriale, commerciale e scientifico le quote di
ammortamento sono deducibili in misura non superiore ad un terzo del
costo.
Per i marchi di impresa sono deducibili quote di ammortamento non
superiori ad un decimo del costo.
Cosa prevede la manovra-bis
Per i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, i brevetti
industriali, processi, formule e informazioni, la quota massima di
ammortamento deducibile passa da 1/3 al 50% del costo.
Per i marchi di impresa la quota massima di ammortamento passa da
1/10 del costo ad 1/18 del costo.
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Ammortamento |
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Normativa precedente |
Nuova normativa |
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diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, i
brevetti industriali, processi, formule e informazioni |
1/3 del costo |
50% del costo |
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Marchi d’impresa |
1/10 del costo |
1/18 del costo |
Decorrenza della nuova regola.
Le nuove regole si applicano a decorrere dal periodo
d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto anche per le
quote di ammortamento relative ai costi sostenuti nel corso dei periodi di
imposta precedenti. Per ciò che concerne i brevetti industriali, le nuove
disposizioni si applicano limitatamente ai brevetti registrati a partire dalla
data di entrata in vigore della manovra-bis ovvero nei cinque anni
precedenti.
Spese per studi e ricerche
Normativa precedente.
Le regole fiscali stabiliscono che i componenti negativi di reddito
sono deducibili solamente se risultano dal conto economico
dell’esercizio cui si riferiscono.
Questa regola ammette due eccezioni:
1. il caso in cui la deducibilità di un componente di reddito è
rinviata ad un futuro esercizio per espressa previsione di legge;
2. alcuni componenti di
reddito espressamente indicati dalla legge che, pur non essendo
transitati a conto economico sono deducibili per legge. Si tratta di
componenti negativi che fiscalmente sono ammessi in deduzione in misura
superiore rispetto alla misura civilistica. In questi casi è necessaria la
compilazione, nella dichiarazione dei redditi, del quadro EC.
I componenti per i quali è
ammessa la deduzione extracontabile sono:
- ammortamenti di beni
materiali ed immateriali;
- altre rettifiche di
valore;
- accantonamenti;
- canoni di leasing
(per le società che adottano gli IAS).
Cosa prevede la manovra-bis.
La manovra-bis ha aggiunto tra i
componenti negativi di reddito per i quali è ammessa la deduzione
extracontabile anche le spese per studi e ricerche.
Decorrenza della nuova regola.
La nuova regola si applica per le spese
per studi e ricerche sostenute a partire dal periodo successivo a quello di
entrata in vigore del Decreto. |